| (Smaltimento dei contenitori usati).
1. I venditori di prodotti fitosanitari sono tenuti ad
accettare la restituzione dei contenitori usati di prodotti
fitosanitari, nonché le confezioni solo parzialmente
utilizzate; a tal fine i venditori trattengono all'atto della
vendita una cauzione pari al 10 per cento del prezzo di
listino, che è rimborsata all'atto della restituzione.
2. I venditori di prodotti fitosanitari, anche in forma
associata tra loro e con i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari o con i distributori, devono avvalersi
di centri di raccolta di contenitori vuoti e di confezioni
parzialmente utilizzate; tali centri devono essere autorizzati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982. n. 915.
3. L'abilitazione all'acquisto di cui all'articolo 10
costituisce documentazione idonea per il trasporto dei
prodotti fitosanitari, nonché di contenitori vuoti e
confezioni parzialmente utilizzate.
4. I contenitori usati e le confezioni solo parzialmente
utilizzate sono periodicamente ritirati dai centri di raccolta
di cui al comma 2 a cura dei titolari delle autorizzazioni
alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per
l'eventuale trattamento finalizzato alla riutilizzazione o per
il conferimento agli appositi centri di smaltimento.
5. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono altresì
definite le direttive tecniche relative ai procedimenti di
decontaminazione dei contenitori vuoti per la riutilizzazione
e la loro eventuale declassificazione come rifiuti speciali,
nonché dei procedimenti di distruzione dei prodotti
fitosanitari inutilizzati e dei relativi imballaggi.
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