| (Autorizzazioni alla sperimentazione).
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di
cui al comma 3, comunicano almeno 10 giorni prima dell'inizio
delle prove sperimentali alla unità sanitaria locale ed al
Servizio fitosanitario territorialmente competenti tutti i
dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi
di esecuzione delle prove, nonché copia dell'autorizzazione e
delle informazioni necessarie per espressamente garantire la
sicurezza sanitaria ed ambientale, specificate
nell'autorizzazione della prova sperimentale";
b) dopo il comma 5 è inserito il se-guente:
"5- bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 fatto
salvo l'obbligo di informare le autorità territoriali
competenti nei tempi prescritti, non si applicano agli
organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in
apposito elenco tenuto dal Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, nonché agli enti ed agli organismi di
cui all'articolo 4, commi 5 e 7";
c) comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Le derrate alimentari trattate a scopo
sperimentale:
a) non devono essere destinate all'alimentazione
dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il
prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel
frattempo autorizzato in Italia e siano fissati limiti massimi
di residui in sede comunitaria per gli impieghi sulle derrate
alimentari trattate;
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b) possono essere destinate all'alimentazione
dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazione di cui
al comma 1, lettera b), purché espressamente previsto
dall'autorizzazione alla prova sperimentale;
c) possono essere destinate all'alimentazione
dell'uomo e degli animali nel caso in cui controlli analitici
sulle derrate trattate sperimentalmente effettuati dalle unità
sanitarie locali competenti per territorio, con spese a carico
del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione,
dimostrino l'assenza di residui;
d) devono essere conservate separatamente dalle
derrate alimentari destinate al consumo:
e) devono essere smaltite in conformità alla
normativa vigente nel più breve tempo possibile".
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