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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8356
DDL0462-0027
Progetto di legge Camera n. 462 - testo presentato - (DDL13-462)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C462. TESTIPDL
...C462.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC462 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Autorizzazioni alla sperimentazione).
     1.  All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
  n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
     " 5.  Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di
  cui al comma 3, comunicano almeno 10 giorni prima dell'inizio
  delle prove sperimentali alla unità sanitaria locale ed al
  Servizio fitosanitario territorialmente competenti tutti i
  dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi
  di esecuzione delle prove, nonché copia dell'autorizzazione e
  delle informazioni necessarie per espressamente garantire la
  sicurezza sanitaria ed ambientale, specificate
  nell'autorizzazione della prova sperimentale";
         b)  dopo il comma 5 è inserito il se-guente:
     "5- bis.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 fatto
  salvo l'obbligo di informare le autorità territoriali
  competenti nei tempi prescritti, non si applicano agli
  organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in
  apposito elenco tenuto dal Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, nonché agli enti ed agli organismi di
  cui all'articolo 4, commi 5 e 7";
         c)  comma 7 è sostituito dal seguente:
     " 7.  Le derrate alimentari trattate a scopo
  sperimentale:
         a)  non devono essere destinate all'alimentazione
  dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il
  prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel
  frattempo autorizzato in Italia e siano fissati limiti massimi
  di residui in sede comunitaria per gli impieghi sulle derrate
  alimentari trattate;
 
                              Pag. 14
 
         b)  possono essere destinate all'alimentazione
  dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazione di cui
  al comma 1, lettera b), purché espressamente previsto
  dall'autorizzazione alla prova sperimentale;
         c)  possono essere destinate all'alimentazione
  dell'uomo e degli animali nel caso in cui controlli analitici
  sulle derrate trattate sperimentalmente effettuati dalle unità
  sanitarie locali competenti per territorio, con spese a carico
  del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione,
  dimostrino l'assenza di residui;
         d)  devono essere conservate separatamente dalle
  derrate alimentari destinate al consumo:
         e)  devono essere smaltite in conformità alla
  normativa vigente nel più breve tempo possibile".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-462 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0462 TOTPAG=0016 TOTDOC=0031 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=004 PAGFIN=0014 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=046200 00 FASCIDC=13DDL0462 SORTNAV=0046200 000 00000 ZZDDLC462 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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