| (Razionalizzazione e riordino delle competenze in materia
di fitofarmaci).
1. Ai fini della razionalizzazione e di un maggior
coordinamento delle funzioni espletate dalle amministrazioni,
dagli enti e dagli istituti competenti in materia di prodotti
fitosanitari, è istituito, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un organismo atto a
garantire l'attuazione delle disposizioni che regolano il
settore, il quale si avvale delle risorse già esistenti.
2. Al riordino delle funzioni delle amministrazioni, degli
enti e degli istituti di cui al comma 1 e all'istituzione
dell'organismo di cui al medesimo comma si provvede con
regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
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Repubblica su proposta dei Ministri della sanità, delle
risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.
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