| (Norme regolamentari).
1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio
decreto alla regolamentazione della produzione, del trasporto,
del commercio, della vendita e dell'impiego dei prodotti
fitosanitari in armonia con i principi stabiliti dalla
presente legge e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.
2. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255.
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