| Onorevoli Colleghi! - La modifica che si propone (nello
stesso testo sul quale la II Commissione giustizia della
Camera aveva già avviato l'esame di merito in sede referente
nel corso della XII legislatura, esame non giunto a
definizione a causa dello scioglimento anticipato delle
Camere) riguarda il comma 3 dell'articolo 192 del codice di
procedura penale che detta disposizioni in materia di
valutazione della prova da parte del giudice.
In particolare, il citato comma stabilisce che le
"dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da
persona imputata in un procedimento connesso a norma
dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi
di prova che ne confermano l'attendibilità".
A fronte di detta statuizione, si propone di modificare la
norma nel senso di prevedere che il giudice valuti le
dichiarazioni unitamente non agli altri elementi di prova ma
ad ulteriori elementi di prova, di diversa natura, che ne
confermano l'attendibilità.
Ciò in considerazione della manifesta opportunità di
estendere la valutazione anche ad "ulteriori" elementi di
prova che risultino più probanti. L'esigenza fondamentale è,
in definitiva, quella di indirizzare aliunde l'attività
di valutazione giudiziaria, che dovrà riguardare anche
elementi di natura diversa che, insieme agli altri, vadano a
confermare l'attendibilità degli elementi a disposizione del
giudice.
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