| (Deroghe).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano ai cani addestrati per le forze armate e di polizia,
per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in
valanga, di salvataggio in acqua, per attività di competizioni
di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie di ogni
genere consentito dalla legge, cura delle greggi e delle
mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, per
attività di traino della slitta, di guida per non vedenti, di
ausilio ai disabili o terapeutiche, per prove di agilità ed
esposizioni zootecniche.
| |