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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


841
DDL0060-0002
Progetto di legge Camera n. 60 - testo presentato - (DDL13-60)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C60. TESTIPDL
...C60.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC60 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'allevamento degli animali
  cosiddetti da pelliccia è un fenomeno relativamente recente
  come risposta meno faticosa e più redditizia all'uccisione
  degli animali selvatici per la pellicceria.
     Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord
  Europa in netta recessione come testimoniato da un recente
  rapporto commissionato dall'Unione europea.  In Italia gli
  allevamentidi questo genere non sono più di cento mentre non
  quantificabili sono i piccolie piccolissimi impianti a
  gestione familiare.
     Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in
  condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro
  habitat  naturale.  Volpi, cincillà, visoni, ed altre
  specie abituate a territori enormi sono reclusi in
  piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le
  condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato
  dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali
  vengono uccisi senza alcuna legge di regolamentazione poiché
  non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre
  1985, n. 623, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate
  a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.  Fra i
  metodi più usati c'è la penetrazione nel cervello con
  strumenti a funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno,
  l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di
  cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica.  La
  stessa legge n. 623 del 1985 prescrive un'ispezione
  giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le
  condizioni e lo stato di salute degli animali, norma mai
  rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede
  sanzioni.
 
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     L'allevamento di animali da pelliccia è quindi
  un'esercitazione gratuita di cru- deltà a cui un Paese civile
  deve porre la parola fine.
     Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che
  prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e
  allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio
  nazionale; agli articoli 2 e 3 le sanzioni; all'articolo 4 la
  possibilità di costituzione di parte civile, nei procedimenti
  per la repressione dei reati previsti dalla legge proposta,
  per le associazioni e gli enti che hanno finalità di tutela
  degli animali.
     Nel capo II, agli articoli 5, 6 e 7, sono contenute le
  disposizioni finali.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-60 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0060 TOTPAG=0004 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=006000 00 FASCIDC=13DDL0060 SORTNAV=0006000 000 00000 ZZDDLC60 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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