| Onorevoli Colleghi! - L'allevamento degli animali
cosiddetti da pelliccia è un fenomeno relativamente recente
come risposta meno faticosa e più redditizia all'uccisione
degli animali selvatici per la pellicceria.
Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord
Europa in netta recessione come testimoniato da un recente
rapporto commissionato dall'Unione europea. In Italia gli
allevamentidi questo genere non sono più di cento mentre non
quantificabili sono i piccolie piccolissimi impianti a
gestione familiare.
Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in
condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro
habitat naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre
specie abituate a territori enormi sono reclusi in
piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le
condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato
dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali
vengono uccisi senza alcuna legge di regolamentazione poiché
non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre
1985, n. 623, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate
a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Fra i
metodi più usati c'è la penetrazione nel cervello con
strumenti a funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno,
l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di
cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica. La
stessa legge n. 623 del 1985 prescrive un'ispezione
giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le
condizioni e lo stato di salute degli animali, norma mai
rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede
sanzioni.
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L'allevamento di animali da pelliccia è quindi
un'esercitazione gratuita di cru- deltà a cui un Paese civile
deve porre la parola fine.
Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che
prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e
allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio
nazionale; agli articoli 2 e 3 le sanzioni; all'articolo 4 la
possibilità di costituzione di parte civile, nei procedimenti
per la repressione dei reati previsti dalla legge proposta,
per le associazioni e gli enti che hanno finalità di tutela
degli animali.
Nel capo II, agli articoli 5, 6 e 7, sono contenute le
disposizioni finali.
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