| Onorevoli Colleghi! - Tra le molteplici disfunzioni che
caratterizzano la grave condizione in cui versa il sistema
penitenziario italiano, va senz'altro segnalato il fenomeno
del sovraffollamento degli istituti di pena. Senza entrare nel
merito del problema, ci si limita a sottolineare
l'indispensabilità di un intervento legislativo finalizzato ad
agevolare un decremento del numero dei detenuti ed a limitare
il ricorso ai provvedimenti limitativi della libertà
personale. In particolare, sarebbe opportuno evitare che i
condannati con pena definitiva, quando debbano espiare pene
brevi in ordine a reati di minore entità o residui di pena
brevi anche per reati gravi, contribuiscano ad infoltire le
già consistenti schiere di detenuti. In tale prospettiva, la
proposta di legge in oggetto configura la modifica del comma 2
dell'articolo 656 del codice di procedura penale, prevedendo
che il pubblico ministero, allorché debba essere eseguita una
pena detentiva non superiore ad un anno, anche se pena residua
di maggior pena, sospenda l'emissione dell'ordine di
esecuzione fino a quando il tribunale di sorveglianza
competente, al quale vanno trasmessi immediatamente gli atti,
non abbia deciso se il condannato sia meritevole di una delle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,
47- bis e 47- ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà. In questo modo si limiterà l'ambito di espiazione di
pene brevi e si consentirà, a chi ne è meritevole, di
beneficiare delle norme della cosiddetta "legge Gozzini", i
cui effetti, a causa della lentezza e della farraginosità
delle procedure, sono di fatto negati a tutti coloro che
debbano scontare pene brevi.
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