| 1. Il comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Se la pena detentiva, anche se costituente parte
residua di maggior pena, non è superiore ad un anno, e si
tratta di condannati per contravvenzioni e per delitti diversi
da quelli indicati all'articolo 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero sospende
l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette
tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza
competente per l'eventuale applicazione al condannato di una
delle misure alternative alla detenzione indicate negli
articoli 47, 47- bis e 47- ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. L'esecuzione della
pena rimane sospesa fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza. La presente norma non si applica ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza".
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