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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8420
DDL0464-0002
Relazione Camera n. 464-A (DDL13-464-A)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C464A. TESTIPDL
...C464A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC464A ZZ13 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! - Il vigente articolo 47, comma 4,
  dell'ordinamento penitenziario consente l'applicazione di
  misure alternative alla detenzione senza che sia necessario il
  passaggio dal carcere.  Infatti quella disposizione stabilisce
  che l'istanza di parte per l'applicazione delle misure
  alternative, proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione
  dell'ordine di carcerazione, produce, come automatico effetto,
  la sospensione della emissione o esecuzione stessa fino alla
  decisione del tribunale di sorveglianza.
     Tuttavia l'esperienza pratica ha rivelato gravi difficoltà
  relative all'attivazione del condannato per ottenere
  l'applicazione della misura alternativa; per ragioni di vario
  genere, prevalentemente connesse alle condizioni sociali,
  culturali ed economiche degli interessati che non possono
  disporre di una efficace assistenza difensiva, l'istanza non
  viene presentata tempestivamente, nello stato di libertà, ma
  solo dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione; con la
  iniqua conseguenza che, per questi soggetti deboli, la
  concessione della misura alternativa interviene quando la pena
  detentiva è stata già, in tutto o in parte, scontata.  Il che
  appare non solo iniquo dal punto di vista del condannato, ma
  anche irrazionale dal punto di vista del sistema.  La
  concessione a posteriori della misura alternativa rivela
  infatti che la esecuzione parziale o totale della pena
  detentiva non aveva giustificazione né sotto il profilo della
  difesa sociale né sotto quello della rieducazione o del
  reinserimento sociale del condannato.  Con la ulteriore
 
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  conseguenza che i circa 17.000 (valutazione del Ministero di
  grazia e giustizia) detenuti per condanne a pene inferiori ai
  tre anni, avvicendandosi in un insensato  turn over,
  contribuiscono in misura rilevante al sovraffollamento e
  alla ingovernabilità del carcere.
     La presente proposta, prevedendo una generale e preventiva
  verifica del tribunale di sorveglianza, al fine di stabilire
  se il condannato a pena inferiore ai tre anni di reclusione
  possa fruire di una delle misure alternative previste dalla
  "legge Gozzini", è idonea a risolvere i problemi di equità,
  razionalità ed efficienza sopra evidenziati.
     Prima di passare all'esame analitico dei singoli articoli
  è opportuno sottolineare che l'intervento normativo proposto
  dalla Commissione non è diretto ad una rivisitazione della
  "legge Gozzini", nella parte relativa agli istituti
  sostanziali delle misure alternative alla pena detentiva,
  bensì a definire un procedimento che, per le pene minori,
  attivi di ufficio il tribunale di sorveglianza ai fini della
  valutazione sulle misure alternative.  La Commissione ha
  convenuto infatti sulla opportunità di limitarsi ai profili
  procedurali - ad eccezione come si vedrà di specifici aspetti
  attinenti alla detenzione domiciliare - rinviando ad un altro
  momento la riflessione più ampia e articolata sulle pene e
  sulle misure alternative al carcere.
     La Commissione ha svolto un accurato dibattito sulla
  materia in esame, rielaborando l'originaria proposta di legge
  n. 464, in modo da ampliarne l'ambito applicativo pur nel
  rispetto della sua ispirazione di fondo.
     Il testo della Commissione, all'articolo 1 sostituisce,
  modificandolo e riordinandolo, l'intero articolo 656 del
  codice di procedura penale.
     In particolare il comma 1 rimane identico al testo
  attualmente vigente, mentre viene eliminato il comma 2, che
  nel quadro complessivo delle modifiche proposte non ha più, a
  giudizio della Commissione, sufficiente giustificazione.
     Il comma 2 del testo della Commissione riproduce il comma
  3 del vigente articolo 656, secondo il quale se il condannato
  è già detenuto l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro
  di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
     Identiche rimangono le previsioni dei commi 4 e 5 del
  vigente articolo 656, riprodotte nei commi 3 e 4 del testo
  della Commissione.
     Di particolare rilievo, proprio in relazione alle
  osservazioni sopra svolte sul procedimento di ufficio, risulta
  il comma 5.  In esso si prevede che se la pena detentiva, anche
  se parte residua di maggior pena, non è superiore a tre anni,
  il pubblico ministero sospende l'emissione dell'ordine di
  esecuzione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza
  perchè decida sull'eventuale applicazione di una delle misure
  alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio
  sociale; affidamento in prova nei confronti di
  tossicodipendenti o di alcooldipendenti; detenzione
  domiciliare; ammissione alla semilibertà).
     L'esecuzione della pena rimane sospesa fino alla decisione
  del tribunale di sorveglianza, ma tale sospensione non può
  essere comunque applicata (comma 6) nei confronti: di chi ha
  commesso gravi reati (in particolare, di stampo mafioso); di
  chi è stato condannato a pena detentiva, complessivamente
  superiore a tre anni, per tre o più delitti non colposi
  commessi in tempi diversi nei dieci anni antecedenti alla
  condanna da eseguire; di coloro che, per il fatto oggetto
  della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
  cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diventa
  definitiva.
     Il comma 7 disciplina infine il caso in cui il condannato,
  per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi agli
  arresti domiciliari.  In tal caso il pubblico ministero,
  nell'emettere ordine di esecuzione, dispone che il condannato
 
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  rimanga in via provvisoria, fino alla decisione del tribunale
  di sorveglianza in ordine alla eventuale applicazione di
  misure alternative, in detenzione domiciliare, le cui modalità
  di esecuzione sono affidate alle cure del magistrato di
  sorveglianza.  Scaduti novanta giorni dal passaggio in
  giudicato della sentenza di condanna, il condannato dovrà
  essere liberato e attenderà in stato di libertà la decisione
  del tribunale di sorveglianza in ordine alla eventuale
  applicazione di misure alternative.
     Come si è accennato - e come ben risulta dalla disciplina
  di dettaglio sopra illustrata - la riforma proposta incide
  solo sul procedimento applicativo delle misure previste dalla
  "legge Gozzini".  Non si introduce dunque - come pure da
  qualche parte è stato infondatamente lamentato - alcun
  automatismo nella applicazione delle misure stesse, che il
  tribunale di sorveglianza continuerà ad applicare (o a non
  applicare) in base ai poteri e secondo i criteri attualmente
  vigenti e che la proposta n. 464 non modifica in alcun
  modo.
     Peraltro, neanche la sospensione  ex officio
  dell'ordine di esecuzione (in attesa della decisione del
  tribunale di sorveglianza) introduce un nuovo automatismo, se
  per automatismo si intende - come dovrebbe correttamente
  intendersi - la produzione di un effetto giuridico non
  dipendente da una pronuncia dell'autorità giudiziaria.
  Infatti, la sospensione dell'ordine di esecuzione è già
  prevista dalla disciplina vigente (articolo 47, comma 4, della
  legge n. 354 del 1975) come effetto automatico della domanda
  dell'interessato.  La sospensione dell'ordine di esecuzione
  senza istanza di parte non introduce, dunque, altro
  "automatismo" se non quello, perequativo e razionalizzatore,
  connesso alla generalizzazione dell'istituto.
     C'è da sottolineare semmai che le modifiche proposte
  limitano - con le esclusioni previste nel comma 6 - il
  generale effetto sospensivo attualmente connesso alla mera
  presentazione dell'istanza dell'interessato.  In particolare,
  vale la pena di rilevare che secondo le disposizioni vigenti
  l'istanza di parte produce l'automatico effetto sospensivo
  dell'ordine di esecuzione (con conseguente scarcerazione)
  anche nel caso in cui il condannato si trovi, al momento del
  passaggio in giudicato della condanna, in stato di custodia
  cautelare.  Tale situazione paradossale - scarcerazione per
  effetto di condanna definitiva - è dovuta al mancato
  coordinamento tra le nuove norme in materia di esecuzione del
  codice dell'89 e le disposizioni della "legge Gozzini".  Per il
  codice del 1930 (articolo 581, comma 3) la condanna definitiva
  determinava l'automatica trasformazione della custodia
  cautelare in pena, senza che fosse necessaria l'emissione
  dell'ordine di esecuzione.  Per il codice vigente (articolo
  656, comma 3), invece, l'ordine di esecuzione è necessario - e
  deve essere sospeso in caso di istanza dell'interessato ai
  sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975 -
  anche se al momento del passaggio in giudicato della sentenza
  il condannato si trovi in stato di custodia cautelare.  La
  presente proposta, escludendo in questo caso la sospensione
  dell'ordine di esecuzione, introduce una limitazione di
  evidente razionalità.
     Parimenti razionale, rispetto al sistema e alla prassi
  vigente, è la trasformazione, al momento del passaggio in
  giudicato della condanna, degli arresti domiciliari in
  provvisoria detenzione domiciliare.  Attualmente, dopo la
  condanna definitiva, il condannato agli arresti domiciliari
  resta sospeso in una sorta di limbo, in cui non è chiaro quale
  regime si applica e quale autorità giudiziaria se ne debba
  occupare.  La presente proposta interviene a chiarire che a
  tale situazione si applica, con gli opportuni adattamenti, il
  regime della detenzione domiciliare prevista dall'articolo
  47- ter  delle legge n. 354 del 1975.
     Gli articoli 2 e 3 del testo della Commissione modificano
  specifiche disposizioni dell'ordinamento penitenziario in modo
  consequenziale rispetto alla modifica dell'articolo 656 del
  codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1.
     In particolare, l'articolo 2 sopprime la disposizione del
  comma 4 dell'articolo 47 (sospensione dell'ordine di
  esecuzione su domanda dell'interessato) che, una volta
  introdotto il generale effetto sospensivo  ex officio,
 
                               Pag. 4
 
  sarebbe priva di senso e perpetuerebbe la iniqua disparità di
  trattamento tra chi è e chi non è in grado di proporre
  l'istanza, proprio con riferimento ai casi in cui si ritiene
  di dover escludere il predetto effetto sospensivo.
     L'articolo 3 precisa, analogamente a quanto previsto
  dall'attuale comma 2 dell'articolo 47- bis
  dell'ordinamento penitenziario, che se la domanda per
  l'affidamento in prova in casi particolari (tossicodipendenti
  e alcooldipendenti) è presentata dopo che l'ordine di
  carcerazione è stato eseguito, il pubblico ministero ne ordina
  la sospensione fino alla decisione del tribunale di
  sorveglianza e ordina la scarcerazione del condannato.  Lo
  stesso articolo 3 dispone l'abrogazione del comma 7
  dell'articolo 47- bis,  che fissa un limite di due volte
  all'affidamento in prova in casi particolari.
     Di rilievo risulta l'articolo 4, che modifica la
  disciplina della detenzione domiciliare.  Ferma restando, per
  le particolari categorie previste dal comma 1 dell'articolo
  47- ter  dell'ordinamento penitenziario, l'applicabilità
  di tale misura anche per la espiazione di pena detentiva non
  superiore a tre anni che costituisca parte residua di maggior
  pena, la detenzione domiciliare può essere applicata in via
  generale a tutti i condannati per la espiazione di pena
  inflitta (non anche di pena residua) in misura non superiore a
  tre anni.
     Si tratta, indubbiamente, di un significativo ampliamento
  della sfera di applicazione dell'istituto.  Essa si muove
  nell'ottica, da lungo tempo prospettata da operatori
  giudiziari e studiosi del diritto penale, di riservare il
  carcere ai reati (e alle pene) più gravi, introducendo pene
  alternative - più adeguate e più effettive - per i fatti di
  minore rilevanza criminale.  Essa costituisce altresì, su un
  piano più pragmatico, una misura incisiva ai fini della
  deflazione dell'ormai intollerabile sovraffollamento
  carcerario.  Certo, di per sè sola la detenzione domiciliare
  non è idonea a risolvere tutti i problemi che ruotano intorno
  al carcere ed implica altresì, nelle attuali condizioni di
  insufficienza delle misure di controllo, qualche rischio dal
  punto di vista della difesa dalla microcriminalità.  Ma,
  ribadito il dovere delle istituzioni competenti a produrre un
  quadro di riforme in cui la detenzione domiciliare possa
  svolgere il suo fisiologico ruolo di misura (o di pena)
  alternativa al carcere, va anche detto che del tutto
  ingiustificato appare certo allarme ancora una volta connesso
  al preteso carattere automatico della misura introdotta con la
  presente proposta: anche la detenzione domiciliare, di cui si
  sono solo ampliati i presupposti di applicabilità, non è
  configurata come automatica modalità di esecuzione delle pene
  inflitte in misura non superiore a tre anni; sarà pur sempre
  l'autorità giudiziaria (il tribunale di sorveglianza) a
  stabilire in quali casi la misura alternativa potrà trovare
  concreta applicazione.
     L'articolo 5 del testo della Commissione prevede
  disposizioni consequenziali alle modifiche introdotte.
     L'articolo 6 reca infine una disposizione transitoria
  diretta ad evitare disparità di trattamento tra coloro per i
  quali, al momento della entrata in vigore della legge,
  l'ordine di carcerazione sia stato già emesso rispetto a
  coloro per i quali non è stato ancora emesso.
     Conclusivamente si auspica l'approvazione della proposta
  elaborata dalla Commissione, che certo è perfettibile - e al
  riguardo utili contributi integrativi e migliorativi potranno
  venire dal dibattito in Assemblea - ma comunque costituisce un
  primo passo verso una riforma più complessiva delle forme di
  espiazione della pena e delle misure alternative al
  carcere.
                                    Luigi SARACENI,  relatore
 
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