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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8429
DDL0464-0002
Relazione Camera n. 464-C (DDL13-464-C)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C464C. TESTIPDL
...C464C.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC464C ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Già nella relazione per
  l'Assemblea nel corso della prima lettura alla Camera dei
  deputati della proposta di legge n. 464, avevo rilevato come
  il sovraffollamento negli istituti penitenziari condizioni
  gravemente l'intero sistema penitenziario italiano, talvolta
  addirittura vanificando le finalità che il legislatore e,
  ancora prima, il costituente hanno inteso attribuire alla pena
  detentiva.  Avevo inoltre sottolineato come sia ampiamente
  condivisa l'esigenza che l'intervento legislativo favorisca
  una riduzione del numero dei detenuti in carcere.
     In questa prospettiva si pone dunque la proposta di legge
  in esame, che è stata modificata dal Senato e che è diretta ad
  evitare che i condannati con pena definitiva di breve durata
  possano contribuire ad aumentare il numero dei detenuti, senza
  che sia assicurata la funzione rieducativa della pena.
     In questa ottica possono essere inquadrati gli elementi
  fondamentali dell'istruttoria legislativa svolta dalla
  Commissione, indicati dall'articolo 79, comma 4, del
  Regolamento della Camera.  Ciò in riferimento sia alla
  necessità dell'intervento legislativo (la materia della
  libertà personale non può che essere disciplinata dalla legge
  e tale intervento appare quanto mai opportuno in relazione ai
  rilievi appena svolti), sulla conformità della nuova
  disciplina alla Costituzione (su cui si è pronunciata
  positivamente, per quanto di competenza, anche la Commissione
  Affari costituzionali), sulla congruità degli obiettivi
  dell'intervento, che tra l'altro risultano ampiamente
  condivisi dalla gran parte degli operatori del settore
  penitenziario.  La nuova disciplina dovrebbe essere inoltre in
  grado di entrare a regime subito, anche in relazione alle
  maggiori risorse che saranno disponibili a seguito della nuova
  disciplina della liberazione anticipata (già approvata dalla
  Camera, A.C. 2154, ed attualmente all'esame del Senato), la
  cui applicazione dovrà essere decisa dal singolo magistrato di
  sorveglianza anziché dal tribunale di sorveglianza in
  composizione collegiale.
     Il testo che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea
  cerca di coordinare poi le innovazioni normative con le altre
  parti del sistema, con una serie di modificazioni
  consequenziali, sotto forma di novelle puntuali
  dell'ordinamento penitenziario.
     La più significativa delle innovazioni - che costituisce
  ampliamento dell'originaria proposta - interviene peraltro su
  una disposizione del codice di procedura penale (l'articolo
  656) e riguarda le modalità di accesso alle misure alternative
  alla detenzione.
     Occorre sottolineare che già il vigente articolo 47, comma
  4, dell'ordinamento penitenziario, persegue lo stesso scopo
  della proposta, di consentire l'applicazione delle predette
  misure senza che sia necessario il passaggio dal carcere.
     La predetta norma tuttavia subordina tale effetto alla
  presentazione dell'istanza da parte dell'interessato "prima
  della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di
  carcerazione", con la conseguenza che dell'effetto sospensivo
  riescono a beneficiare soltanto coloro che sono in grado di
  presentare l'istanza tempestivamente, cogliendo il momento
  propizio tra il passaggio in giudicato della sentenza di
  condanna e la esecuzione dell'ordine di carcerazione (il che è
  reso più complicato dall'atteggiamento di alcuni uffici
  giudiziari, che non accettano l'istanza se non dopo il
  deposito della sentenza o addirittura dopo la comunicazione
  all'ufficio che ne deve curare l'esecuzione).
 
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     Evidente è, in questo quadro, la disparità di trattamento
  tra coloro che sono in grado di seguire, con adeguata
  assistenza legale, la loro vicenda giudiziaria e coloro che -
  per ragioni legate soprattutto alle loro condizioni
  economiche, sociali e culturali - non sono in grado di farlo.
  L'iniquo risultato pratico - puntualmente confermato
  dall'esperienza - è che talune categorie di soggetti (e sono
  quelle che in genere entrano in carcere per scontare pene
  molto brevi) non riescono a fruire delle misure alternative
  alla detenzione per la sola e ingiustificata ragione della
  loro appartenenza a categorie sociali estremamente deboli.
     Per ovviare a tali inique conseguenze, la presente
  proposta di legge (articolo 1, comma 5), nella versione
  approvata dalla Camera nella seduta del 1^ ottobre 1996,
  introduceva un meccanismo preventivo ed automatico mediante il
  quale - per le pene non superiori a tre anni (anche se
  costituenti parte residua di maggior pena) - il pubblico
  ministero, senza necessità di istanza dell'interessato,
  sospendeva l'emissione dell'ordine di esecuzione ed investiva
  il tribunale di sorveglianza della decisione sulla
  applicazione delle misure alternative alla detenzione.
     Il Senato della Repubblica ha ritenuto di attenuare
  l'automatismo descritto, ritenendo che una domanda
  dell'interessato fosse comunque necessaria per portare alla
  cognizione del tribunale di sorveglianza le documentate
  ragioni proposte dall'interessato a sostegno della domanda
  stessa (non essendo sufficiente, ad avviso del Senato, le
  informazioni che il tribunale avrebbe potuto acquisire
  d'ufficio).  Ha tuttavia previsto che l'ordine di esecuzione
  non venga eseguito immediatamente ma, previo decreto di
  sospensione, sia "consegnato" (insieme al decreto di
  sospensione dell'esecuzione) all'interessato, il quale entro
  trenta giorni, pena l'esecuzione del provvedimento di
  carcerazione, può presentare istanza di applicazione di una
  misura alternativa.
     La questione è stata oggetto di ampia discussione in
  Commissione, essendosi rilevato da più parti che l'iniquo
  effetto di disparità di trattamento che la originaria proposta
  intendeva eliminare, si sarebbe potuto perpetuare in tutti i
  casi in cui l'interessato non avesse avuto effettiva
  conoscenza dell'ordine di esecuzione e della sua sospensione.
  Si era perciò prospettata l'ipotesi di specificare che la
  consegna dovesse avvenire mediante notifica "nelle mani del
  condannato o di persona con lui convivente", così chiarendosi
  che il meccanismo di comunicazione voluto dal legislatore deve
  porre l'interessato nella effettiva condizione di proporre
  l'istanza (all'uopo si prevedeva altresì che i provvedimenti
  notificati fossero tradotti nella lingua del condannato e
  indicassero il preciso luogo in cui l'istanza doveva essere
  presentata).
     Si è tuttavia obiettato che a queste ultime previsioni già
  provvedeva il codice di procedura penale (che prescrive la
  traduzione nella lingua dello straniero) o si poteva
  provvedere (alla indicazione del luogo) con semplice circolare
  ministeriale.  Quanto alla effettiva conoscenza da parte
  dell'interessato, si è rilevato che il termine "consegnato"
  non può che riferirsi alla materiale consegna alla persona
  interessata o a modalità che ne garantiscano comunque
  l'effettiva conoscenza da parte della persona stessa, sicché
  non valeva la pena di allungare l' iter  legislativo di un
  provvedimento su cui vi è larga attesa (dentro e fuori dal
  carcere), per apportare una modifica praticamente
  superflua.
     Deve convenirsi, in effetti, che il codice di procedura
  penale mostra di distinguere nettamente la "notifica" (cui si
  applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e seguenti)
  dalla "consegna", riferita esclusivamente a situazioni nelle
  quali la comunicazione di un provvedimento avviene
  direttamente nelle mani dell'interessato.  Eloquente, sotto
  questo profilo, è la lettura delle disposizioni in materia del
  codice di procedura penale ed in particolare degli articoli
  156, 293 e 656, nel cui primo e secondo comma la distinzione
  tra "consegna" e "notifica" non potrebbe essere più chiara.
     La proposta approvata dal Senato, in conformità con il
  testo approvato dalla Camera, prevede poi che l'esecuzione
  della pena rimanga sospesa fino alla decisione del tribunale
  di sorveglianza, ma tale sospensione non può essere comunque
  applicata noi confronti: di chi ha commesso gravi reati (in
 
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  particolare, di stampo mafioso); di chi è stato condannato a
  pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per tre
  o più delitti non colposi commessi in tempi diversi nei dieci
  anni antecedenti alla condanna da eseguire; di coloro che già
  si trovano in carcere al momento in cui la sentenza diventa
  definitiva.
     In altri termini non si produrrebbero quegli effetti di
  scarcerazione automatica paventati da alcuni.  Infatti occorre
  ribadire che, rispetto all'attuale disciplina dell'ordinamento
  penitenziario, verrebbe modificato il solo procedimento per
  l'applicazione delle misure alternative, dal momento che già
  allo stato attuale l'istanza di parte per l'applicazione delle
  misure alternative, se presentata prima dell'esecuzione
  dell'ordine di carcerazione e della sua emissione, sospende
  l'esecuzione stessa fino alla decisione del tribunale di
  sorveglianza.
     Il Senato della Repubblica ha poi modificato il testo
  della Camera dei deputati, sempre in riferimento all'articolo
  1, precisando che la disciplina si applica anche al residuo di
  maggior pena di quattro anni in relazione agli articoli 90 e
  94 del testo unico in materia di tossicodipendenze
  (sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ed
  affidamento in prova al servizio sociale per le persone
  tossicodipendenti e alcooldipendenti, che hanno in corso o
  intendano sottoporsi ad un programma di recupero).
     La Commissione Giustizia ha ritenuto di recepire anche
  tutte le altre modificazioni del Senato all'articolo 1 che,
  oltre a quelle già richiamate, riguardano anche: il successivo
  procedimento relativo all'esame dell'istanza di applicazione
  di una misura alternativa alla detenzione (con l'obbligo per
  il tribunale di decidere entro 45 giorni); la fissazione del
  limite di una sola decisione relativa alle misure alternative
  per ogni condanna, anche qualora l'istanza sia riproposta per
  diverse misure o con altre motivazioni; la revoca immediata
  del decreto di sospensione qualora l'istanza non sia
  tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la
  ritenga inammissibile o la respinga.
     Il Senato ha poi soppresso il limite per la sospensione
  dell'esecuzione della pena - già accolto invece dalla Camera -
  relativo a coloro che abbiano riportato due o più condanne a
  pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per
  delitti non colposi commessi nei dieci anni precedenti alla
  condanna da eseguire.  E' poi stata modificata, sotto il
  profilo della formulazione, la disciplina della sospensione
  della pena per coloro che già si trovino agli arresti
  domiciliari.  Per costoro, infatti, il pubblico ministero dovrà
  trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza perché
  decida sulle misure alternative.  Nel frattempo il condannato
  permane agli arresti domiciliari in cui già si trovava.
     Gli articoli 2 e 3 del testo della Camera modificavano le
  disposizioni dell'ordinamento penitenziario sull'affidamento
  in prova al servizio sociale e sull'affidamento in casi
  particolari, in modo consequenziale rispetto alla modifica
  introdotta dall'articolo 1.  In particolare, l'articolo 3
  precisava, analogamente a quanto previsto dall'attuale comma 2
  dell'articolo 47- bis  dell'ordinamento penitenziario, che
  se la domanda per l'affidamento in prova in casi particolari
  (tossicodipendenti e alcooldipendenti) è presentata dopo che
  l'ordine di carcerazione è stato eseguito, il pubblico
  ministero ordina la sospensione dell'esecuzione fino alla
  decisione del tribunale di sorveglianza e ordina la
  scarcerazione del condannato.  Lo stesso articolo 3 dispone
  l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 47- bis,  che
  fissa un limite di due volte all'affidamento in prova in casi
  particolari.
     Il Senato ha modificato gli articoli 2 e 3.  All'articolo 2
  viene sostituito l'articolo 47, comma 3, dell'ordinamento
  penitenziario, prevedendosi che l'affidamento in prova può
  essere disposto senza che sia necessario il passaggio in
  carcere, se il condannato ha tenuto un comportamento dopo la
  commissione del reato tale da consentire comunque una
  valutazione positiva sull'effetto rieducativo e preventivo
  della misura.  Viene altresì sostituito il comma 4
  dell'articolo 47, concernente il caso in cui il condannato già
  si trovi in carcere.  In tale ipotesi, il magistrato di
  sorveglianza competente, cui l'istanza deve essere rivolta,
  può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la
  liberazione del condannato, qualora siano offerte concrete
  indicazioni sui presupposti per l'applicazione della misura
 
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  alternativa, sul grave pregiudizio derivante dalla detenzione,
  sulla insussistenza del pericolo di fuga.  Attualmente invece
  il pubblico ministero o il pretore, nei limiti di pena
  previsti, sospende l'esecuzione fino alla decisione del
  tribunale di sorveglianza.
     Quanto all'articolo 3, il testo del Senato prevede
  l'abrogazione dell'articolo 47- bis  dell'ordinamento
  penitenziario, sull'affidamento in prova in casi particolari,
  per cui trova applicazione la disciplina già richiamata del
  testo unico sulle tossicodipendenze.
     Di rilievo risultava l'articolo 4, che modificava la
  disciplina della detenzione domiciliare.  In primo luogo esso
  prevedeva che tale istituto venga applicato alle specifiche
  categorie indicate dalla legge (donne in gravidanza, persone
  in gravi condizioni di salute, ultrasessantenni,
  infraventunenni) solo se la pena della reclusione non
  superiore a tre anni costituisca parte residua di maggior
  pena.  Invece, per la pena inflitta fino a tre anni la
  detenzione domiciliare poteva essere applicata
  indipendentemente dalle peculiari condizioni del condannato.
  Si trattava di una significativa innovazione diretta ad
  estendere l'applicazione della detenzione domiciliare, secondo
  la filosofia originaria della proposta di legge.  Tale
  detenzione domiciliare avrebbe dovuto, ovviamente, essere
  stabilita dal tribunale di sorveglianza che dovrà valutare se
  essa possa essere applicata per coloro che sono stati
  condannati ad una pena non superiore a tre anni, ove vi sia un
  giudizio favorevole sulla personalità del condannato.
     Il Senato al riguardo ha provveduto a ridefinire
  l'istituto della detenzione domiciliare, stabilendo un limite
  di applicabilità generalizzato di quattro anni (a fronte dei
  tre anni attualmente previsti), anche se costituenti residuo
  di maggior pena.  Peraltro la detenzione domiciliare non è
  applicabile solamente in via subordinata rispetto
  all'affidamento in prova, come è attualmente previsto.  Inoltre
  è stata estesa l'età massima della prole che costituisce
  presupposto per la detenzione domiciliare del genitore (da
  cinque a dieci anni); è applicabile la detenzione domiciliare
  anche al padre esercente la patria potestà, in caso di decesso
  della madre o di impossibilità per la medesima di assistere la
  prole.  Ancora, il Senato ha previsto che la detenzione
  domiciliare sia applicabile in via generalizzata, e non
  limitatamente a determinate categorie, per l'espiazione della
  pena non superiore a due anni, anche se costituenti residuo di
  maggior pena, qualora non ricorrano i presupposti per
  l'affidamento in prova.  In aggiunta, il Senato ha previsto
  che, qualora possa essere disposto il rinvio obbligatorio o
  facoltativo della pena (articoli 146 e 147 del codice penale),
  il tribunale di sorveglianza può disporre la detenzione
  domiciliare, fissando un termine per la sua durata,
  prorogabile.  Tale periodo viene considerato alla stregua della
  esecuzione della pena.  E' infine disciplinato il procedimento
  per l'applicazione della detenzione domiciliare, nel caso in
  cui essa venga proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
  della pena.
     L'articolo 5 del testo della Commissione prevedeva
  disposizioni consequenziali rispetto al contenuto innovativo
  delle disposizioni precedenti, in riferimento all'istituto
  della semilibertà.  Il Senato ha altresì sostituito il comma 6
  dell'articolo 50 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo
  che la semilibertà può essere disposta anche successivamente
  all'inizio dell'esecuzione della pena, qualora il condannato
  abbia dimostrato la propria volontà di reinserimento nella
  vita sociale.
     Sono poi stati inseriti due articoli nel corso dell'esame
  al Senato.  Il primo riguarda l'aumento di 684 unità della
  dotazione organica degli assistenti sociali, che avverrà
  prioritariamente mediante assunzione degli idonei nei concorsi
  banditi negli ultimi quattro anni.  Il secondo dispone
  l'aumento di 140 unità degli operatori amministrativi.  La
  Commissione Giustizia, recependo una condizione contenuta nel
  parere della Commissione Bilancio, ha previsto anche per gli
  operatori amministrativi l'assunzione prioritaria degli idonei
  nei precedenti concorsi.
     L'articolo 8 infine è stato modificato per adeguare la
  copertura finanziaria del provvedimento al nuovo esercizio
  finanziario.
     La Commissione ha quindi deciso di sottoporre all'esame
  dell'Assemblea un testo che riproduce integralmente quello già
  approvato dal Senato, con le sole eccezioni degli articoli 7 e
 
                               Pag. 7
 
  8, con cui - come già ricordato - vengono recepite due
  condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio: la
  prima sulla priorità nell'assunzione anche per gli idonei ai
  concorsi di operatore amministrativo; la seconda di carattere
  strettamente finanziario.
     Di tale testo si auspica la rapida approvazione da parte
  dell'Assemblea, affinché possa essere poi definitivamente
  approvato dall'altro ramo del Parlamento prima della prossima
  estate.
                                 Luigi SARACENI,  relatore.
 
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