| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
l'articolo 8, comma 1, sia sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 23.245 milioni per l'anno 1997 e in
lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
quanto a lire 23.245 milioni per l'anno 1997 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
quanto a lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1998
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di prevsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia";
l'approvazione definitiva del provvedimento intervenga
entro il 31 dicembre 1997 e successivamente a quella della
legge finanziaria per il 1998;
l'articolo 7 sia modificato nel senso di stabilire che
alla copertura dei posti di operatori amministrativi, il cui
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organico è aumentato di 140 unità ad opera del medesimo
articolo, si provveda prioritariamente mediante assunzione dei
candidati già risultati idonei in precedenti concorsi;
gli eventuali oneri derivanti dalla previsione, di cui
all'articolo 1 comma 12, della necessaria traduzione nella
lingua del destinatario dell'ordine di esecuzione del decreto
di sospensione e dell'avviso per la presentazione della
concessione delle misure alternative alla detenzione siano
posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del
Ministero di grazia e giustizia;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere anche
il ricorso alle procedure di mobilità all'interno della
pubblica amministrazione per la copertura sia dei posti di
assistenti sociali, di cui all'articolo 6, sia di operatori
amministrativi, di cui all'articolo 7, in modo da ridurre gli
oneri necessari per lo svolgimento di pubblici concorsi.
(20 novembre 1997).
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento Serafini 8.1, a condizione che sia
modificato nel senso di stabilire in 46.077 milioni a
decorrere dal 1999, anziché in 45.276 milioni, l'onere a
regime derivante dall'attuazione del provvedimento, e di
sostituire i riferimenti, al comma 1, al Ministero del tesoro
e, al comma 2, al Ministro del tesoro con quelli,
rispettivamente, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
(24 marzo 1998).
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