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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8441
DDL0464-0014
Relazione Camera n. 464-C (DDL13-464-C)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C464C. TESTIPDL
...C464C.
Pag. 17 PROPOSTE DI LEGGE n. 1793, d'iniziativa del deputato Pisapia
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC464C ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Il comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura
  penale è sostituito dal seguente:
     " 2.  Se la pena detentiva non è superiore a tre anni
  e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa
  notificare all'interessato un ordine di esecuzione con
  l'ingiunzione di costitursi in carcere entro venti giorni.  Se
  il condannato non si costituisce nel termine predetto, il
  pubblico ministero dispone la carcerazione".
     2.  Il comma 4 dell'articolo 656 del codice di procedura
  penale è sostituito dal seguente:
     " 4.  L'ordine di esecuzione contiene le generalità
  della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso e
  quanto altro valga ad identificarlo, l'imputazione, il
  dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
  all'esecuzione, nonché la comunicazione che il condannato può
  proporre istanza al tribunale di sorveglianza, entro il
  termine predetto, per la concessione dei benefìci
  penitenziari.  In caso di straniero la suddetta comunicazione
  deve essere formulata nella lingua del condannato.  La
  presentazione ha effetto sospensivo.  L'ordine è notificato al
  difensore".
 
DATA=980423 FASCID=DDL13-464-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0464 TOTPAG=0021 TOTDOC=0021 NDOC=0014 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=046400C00 FASCIDC=13DDL0464 C SORTNAV=0046400C000 00000 ZZDDLC464C NDOC0014 TIPDOCL DOCTIT0014 NDOC0014



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