| 1. Il comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 2. Se la pena detentiva non è superiore a tre anni
e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa
notificare all'interessato un ordine di esecuzione con
l'ingiunzione di costitursi in carcere entro venti giorni. Se
il condannato non si costituisce nel termine predetto, il
pubblico ministero dispone la carcerazione".
2. Il comma 4 dell'articolo 656 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità
della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso e
quanto altro valga ad identificarlo, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione, nonché la comunicazione che il condannato può
proporre istanza al tribunale di sorveglianza, entro il
termine predetto, per la concessione dei benefìci
penitenziari. In caso di straniero la suddetta comunicazione
deve essere formulata nella lingua del condannato. La
presentazione ha effetto sospensivo. L'ordine è notificato al
difensore".
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