| 1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, il
condannato può essere affidato al servizio sociale fuori
dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare".
2. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può
essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto
quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha
serbato, in libertà od agli arresti domiciliari, comportamento
tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
3. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione
dell'ordine di esecuzione della pena, essa è presentata al
pubblico ministero investito della esecuzione, il quale, se
non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende la
esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza competente nel luogo in cui ha sede l'organo del
pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro
due mesi dalla presentazione della istanza. La sospensione
della esecuzione della pena non può essere disposta dal
pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato
ripropone nuova istanza di affidamento in prova al servizio
sociale, pur se diversamente motivata, od istanza per
l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari
od altra istanza di una diversa misura alternativa ovvero
istanza di sospensione della esecuzione della pena detentiva
ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dal comma 3 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"4- bis. Se l'istanza di affidamento in prova al
servizio sociale è proposta dopo la esecuzione dell'ordine di
esecuzione della pena, essa può essere presentata al
magistrato di sorveglianza competente nel luogo di detenzione,
il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, può
differire la esecuzione della pena ed ordinare la liberazione
del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione
all'affidamento in prova ed al grave pregiudizio della
protrazione della detenzione e non vi sia pericolo di fuga. Il
differimento della esecuzione della pena è efficace fino alla
decisione del tribunale di sorveglianza competente nel luogo
di detenzione, al quale il magistrato di sorveglianza
trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di
sorveglianza decide entro il termine indicato nel comma 4. Se
l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena e
non vi può essere ulteriore differimento o sospensione della
esecuzione ai sensi del presente comma o del comma 4, quale
che sia l'istanza successivamente proposta".
| |