| 1. L'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, emanato con decreto del Presidente della
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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 91 - (Istanza per la sospensione
dell'esecuzione). - 1. L'istanza può essere proposta
anche quando il condannato si trova in libertà od agli arresti
domiciliari.
2. Alla istanza di sospensione dell'esecuzione della
pena è allegata una certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di
programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto,
l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma
è stato eseguito o sia in corso, le modalità di realizzazione
e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si
trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal
servizio pubblico per le tossicodipendenze operante
nell'istituto di pena; in mancanza di questo, è rilasciata dal
gruppo degli operatori dell'osservazione e del trattamento
dell'istituto di pena, integrato dal sanitario dell'istituto
stesso incaricato della assistenza e cura dei
tossicodipendenti.
3. Se l'istanza di cui ai commi 1 e 2 è proposta
prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di
esecuzione della pena, è presentata al pubblico ministero
investito della esecuzione, il quale, se non osta il limite di
cui all'articolo 90, comma 1, sospende la esecuzione fino alla
decisione del tribunale di sorveglianza competente nel luogo
in cui ha sede l'organo del pubblico ministero. Il tribunale
di sorveglianza decide entro due mesi dalla presentazione
dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere
l'esecuzione più di una volta, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni.
4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è
già detenuto in carcere, è competente a provvedere il
tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto
in cui l'interessato è detenuto. In tale caso, l'istanza è
presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione
sull'istituto in cui l'interessato è detenuto, il quale può
differire la esecuzione della pena e ordinare la liberazione
del condannato fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma
2 è già in corso o può essere immediatamente iniziato e la
protrazione della detenzione fino alla decisione del tribunale
di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo
svolgimento del programma. Tali circostanze devono risultare
dalla certificazione del servizio pubblico per le
tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di
sorveglianza non può differire la esecuzione della pena più di
una volta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47,
comma 4- bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni".
2. All'articolo 94 del citato testo unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1- bis. La certificazione di cui al comma 1 è
rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o
penitenziari indicati all'articolo 91, comma 2".
3. Il comma 5 dell'articolo 94 del citato testo unico
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.
4. L'articolo 47- bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, è abrogato. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 94 del
citato testo unico emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
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