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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8443
DDL0464-0016
Relazione Camera n. 464-C (DDL13-464-C)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C464C. TESTIPDL
...C464C.
...n. 4435, d'iniziativa del deputato Grimaldi
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC464C ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  L'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di
  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
  tossicodipendenza, emanato con decreto del Presidente della
 
                              Pag. 19
 
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
  è sostituito dal seguente:
     "Art. 91 -  (Istanza per la sospensione
  dell'esecuzione). -  1.  L'istanza può essere proposta
  anche quando il condannato si trova in libertà od agli arresti
  domiciliari.
       2.  Alla istanza di sospensione dell'esecuzione della
  pena è allegata una certificazione rilasciata da un servizio
  pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di
  programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto,
  l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma
  è stato eseguito o sia in corso, le modalità di realizzazione
  e l'eventuale completamento del programma.  Se il condannato si
  trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal
  servizio pubblico per le tossicodipendenze operante
  nell'istituto di pena; in mancanza di questo, è rilasciata dal
  gruppo degli operatori dell'osservazione e del trattamento
  dell'istituto di pena, integrato dal sanitario dell'istituto
  stesso incaricato della assistenza e cura dei
  tossicodipendenti.
       3.  Se l'istanza di cui ai commi 1 e 2 è proposta
  prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di
  esecuzione della pena, è presentata al pubblico ministero
  investito della esecuzione, il quale, se non osta il limite di
  cui all'articolo 90, comma 1, sospende la esecuzione fino alla
  decisione del tribunale di sorveglianza competente nel luogo
  in cui ha sede l'organo del pubblico ministero.  Il tribunale
  di sorveglianza decide entro due mesi dalla presentazione
  dell'istanza.  Il pubblico ministero non può sospendere
  l'esecuzione più di una volta, in conformità a quanto disposto
  dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
  e successive modificazioni.
       4.  Se l'istanza è proposta quando l'interessato è
  già detenuto in carcere, è competente a provvedere il
  tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto
  in cui l'interessato è detenuto.  In tale caso, l'istanza è
  presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione
  sull'istituto in cui l'interessato è detenuto, il quale può
  differire la esecuzione della pena e ordinare la liberazione
  del condannato fino alla decisione del tribunale di
  sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma
  2 è già in corso o può essere immediatamente iniziato e la
  protrazione della detenzione fino alla decisione del tribunale
  di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo
  svolgimento del programma.  Tali circostanze devono risultare
  dalla certificazione del servizio pubblico per le
  tossicodipendenze di cui al comma 2.  Il magistrato di
  sorveglianza non può differire la esecuzione della pena più di
  una volta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47,
  comma 4- bis,  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
  successive modificazioni".
     2.  All'articolo 94 del citato testo unico emanato con
  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
  309, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il
  seguente:
     "1- bis.  La certificazione di cui al comma 1 è
  rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o
  penitenziari indicati all'articolo 91, comma 2".
     3.  Il comma 5 dell'articolo 94 del citato testo unico
  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
  1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.
     4.  L'articolo 47- bis  della legge 26 luglio 1975, n.
  354, e successive modificazioni, è abrogato.  Si applicano le
  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 94 del
  citato testo unico emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
  modificazioni.
 
DATA=980423 FASCID=DDL13-464-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0464 TOTPAG=0021 TOTDOC=0021 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=067 PAGFIN=0019 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=046400C00 FASCIDC=13DDL0464 C SORTNAV=0046400C000 00000 ZZDDLC464C NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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