| 1. Il comma 1 dell'articolo 47- ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito
dai seguenti:
" 1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione od in altro luogo di privata dimora ovvero
Pag. 20
in luogo pubblico di cura, assistenza od accoglienza, quando
trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore
ad anni quattordici, con lei convivente;
b) padre di prole di età inferiore ad anni
quattordici, con lui convivente, quando la madre di detta
prole non sia in condizione di provvedere al suo
mantenimento;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi che richiedono cure domiciliari;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1- bis. La detenzione domiciliare di cui al comma 1 è
concessa altresì a chiunque sia stato condannato a pena
detentiva non superiore ad un anno, anche se costituente parte
residua di maggior pena.
1- ter. Nei casi in cui è disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice,
anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può
disporre la applicazione della detenzione domiciliare,
stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può
essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante
l'esecuzione della detenzione domiciliare.
1- quater. Se la condanna di cui ai commi 1 e
1- bis deve essere eseguita nei confronti di persona che
trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia
cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti
domiciliari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
47, commi 4 e 4- bis".
| |