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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8444
DDL0464-0017
Relazione Camera n. 464-C (DDL13-464-C)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C464C. TESTIPDL
...C464C.
...n. 4435, d'iniziativa del deputato Grimaldi
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC464C ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Il comma 1 dell'articolo 47- ter  della legge 26
  luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito
  dai seguenti:
     " 1.  La pena della reclusione non superiore a quattro
  anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
  nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
  propria abitazione od in altro luogo di privata dimora ovvero
 
                              Pag. 20
 
  in luogo pubblico di cura, assistenza od accoglienza, quando
  trattasi di:
       a)  donna incinta o madre di prole di età inferiore
  ad anni quattordici, con lei convivente;
       b)  padre di prole di età inferiore ad anni
  quattordici, con lui convivente, quando la madre di detta
  prole non sia in condizione di provvedere al suo
  mantenimento;
       c)  persona in condizioni di salute particolarmente
  gravi che richiedono cure domiciliari;
       d)  persona di età superiore a sessanta anni, se
  inabile anche parzialmente;
       e)  persona minore di anni ventuno per comprovate
  esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
     1- bis.  La detenzione domiciliare di cui al comma 1 è
  concessa altresì a chiunque sia stato condannato a pena
  detentiva non superiore ad un anno, anche se costituente parte
  residua di maggior pena.
     1- ter.  Nei casi in cui è disposto il rinvio
  obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
  sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice,
  anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può
  disporre la applicazione della detenzione domiciliare,
  stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può
  essere prorogato.  L'esecuzione della pena prosegue durante
  l'esecuzione della detenzione domiciliare.
     1- quater.  Se la condanna di cui ai commi 1 e
  1- bis  deve essere eseguita nei confronti di persona che
  trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia
  cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti
  domiciliari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
  47, commi 4 e 4- bis".
 
DATA=980423 FASCID=DDL13-464-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0464 TOTPAG=0021 TOTDOC=0021 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=069 PAGFIN=0020 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=046400C00 FASCIDC=13DDL0464 C SORTNAV=0046400C000 00000 ZZDDLC464C NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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