| 1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"L'attività lavorativa all'esterno può essere svolta anche
alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria: a tale
rapporto di lavoro si applicano le regole stabilite per le
attività lavorative svolte all'interno degli istituti di
prevenzione e di pena".
2. Al comma 6 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, le parole: "di cui al
comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e
4- bis ".
3. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 50- bis - (Progressione nel trattamento in
semilibertà). - 1. Nei casi di condannato ammesso al regime
di semilibertà, dopo tre mesi se egli fosse ammissibile
all'affidamento in prova al servizio sociale, e, negli altri
casi, dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della
semilibertà, il tribunale può disporre che lo stesso, nel
periodo in cui, secondo il programma di trattamento applicato,
dovrebbe rientrare in istituto, resti, in regime di detenzione
domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità
indicati dallo stesso giudice:
a) nei giorni di sabato e domenica o in entrambi,
nonché nel giorno di riposo infrasettimanale diverso dai
predetti;
Pag. 21
b) nei periodi di malattia o di ferie annuali
riconosciuti al detenuto semilibero nell'ambito del rapporto
di lavoro in corso in semilibertà.
2. Nelle due ipotesi di ammissione al regime di
semilibertà di cui al comma 1 è previsto che rispettivamente,
dopo un anno e dopo tre anni di effettivo e regolare
svolgimento del regime di semilibertà, il tribunale di
sorveglianza, su istanza dell'interessato, possa disporre che
lo stesso, nel periodo in cui dovrebbe rientrare in istituto,
resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il
tempo e con le modalità stabilite dallo stesso giudice.
3. Il magistrato di sorveglianza può modificare le
prescrizioni stabilite nel provvedimento del tribunale di
sorveglianza di cui al comma 2.
4. Restano ferme, per il periodo in cui
l'interessato esce dall'istituto per il compimento delle
attività da svolgere in semilibertà, le competenze di cui
all'articolo 69, comma 5.
5. Il condannato ammesso al regime di semilibertà,
dopo cinque anni di effettivo e regolare svolgimento della
stessa, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se
la parte della pena ancora da espiare supera gli anni
cinque".
| |