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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8446
DDL0464-0019
Relazione Camera n. 464-C (DDL13-464-C)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C464C. TESTIPDL
...C464C.
...n. 4435, d'iniziativa del deputato Grimaldi
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC464C ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Dopo il primo comma dell'articolo 48 della legge 26
  luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
  seguente:
     "L'attività lavorativa all'esterno può essere svolta anche
  alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria: a tale
  rapporto di lavoro si applicano le regole stabilite per le
  attività lavorative svolte all'interno degli istituti di
  prevenzione e di pena".
     2.  Al comma 6 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975,
  n. 354, e successive modificazioni, le parole: "di cui al
  comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e
  4- bis ".
   3.  Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
  successive modificazioni, è inserito il seguente:
     "Art. 50- bis - (Progressione nel trattamento in
  semilibertà). - 1.  Nei casi di condannato ammesso al regime
  di semilibertà, dopo tre mesi se egli fosse ammissibile
  all'affidamento in prova al servizio sociale, e, negli altri
  casi, dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della
  semilibertà, il tribunale può disporre che lo stesso, nel
  periodo in cui, secondo il programma di trattamento applicato,
  dovrebbe rientrare in istituto, resti, in regime di detenzione
  domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità
  indicati dallo stesso giudice:
       a)  nei giorni di sabato e domenica o in entrambi,
  nonché nel giorno di riposo infrasettimanale diverso dai
  predetti;
 
                              Pag. 21
 
       b)  nei periodi di malattia o di ferie annuali
  riconosciuti al detenuto semilibero nell'ambito del rapporto
  di lavoro in corso in semilibertà.
       2.  Nelle due ipotesi di ammissione al regime di
  semilibertà di cui al comma 1 è previsto che rispettivamente,
  dopo un anno e dopo tre anni di effettivo e regolare
  svolgimento del regime di semilibertà, il tribunale di
  sorveglianza, su istanza dell'interessato, possa disporre che
  lo stesso, nel periodo in cui dovrebbe rientrare in istituto,
  resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il
  tempo e con le modalità stabilite dallo stesso giudice.
       3.  Il magistrato di sorveglianza può modificare le
  prescrizioni stabilite nel provvedimento del tribunale di
  sorveglianza di cui al comma 2.
       4.  Restano ferme, per il periodo in cui
  l'interessato esce dall'istituto per il compimento delle
  attività da svolgere in semilibertà, le competenze di cui
  all'articolo 69, comma 5.
       5.  Il condannato ammesso al regime di semilibertà,
  dopo cinque anni di effettivo e regolare svolgimento della
  stessa, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se
  la parte della pena ancora da espiare supera gli anni
  cinque".
 
DATA=980423 FASCID=DDL13-464-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0464 TOTPAG=0021 TOTDOC=0021 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=043 PAGFIN=0021 RIGFIN=024 UPAG=SI PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=046400C00 FASCIDC=13DDL0464 C SORTNAV=0046400C000 00000 ZZDDLC464C NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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