| 1. Il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di
esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da
far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso
alla liberazione condizionale:
1) se ha scontato almeno trenta mesi e, comunque,
almeno metà della pena in esecuzione;
2) se, in ogni caso, la pena residua non supera gli
anni cinque".
2. All'articolo 177, primo comma, del codice penale, le
parole: "e il condannato non può essere riammesso alla
liberazione condizionale" sono soppresse.
3. Dopo l'articolo 51- ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 51- quater - (Disposizioni relative alla
liberazione condizionale). - 1. Le disposizioni di cui agli
articoli 51- bis e 51- ter si applicano anche nei
confronti del condannato che sia ammesso alla liberazione
condizionale".
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