| 1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la
parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente:
"sessanta".
2. La detrazione di pena prevista al comma 1 dell'articolo
54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applica con provvedimento
del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena
scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al
semestre in corso a quella data, nella misura di sessanta
giorni, o in quella integrativa di quindici giorni nei casi in
cui siano state concesse già le detrazioni di pena secondo le
norme preesistenti, a condizione che, al momento
dell'applicazione della detrazione, e con riferimento ai
semestri presi in considerazione, risulti provata la
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione
secondo i criteri indicati al medesimo comma 1 dell'articolo
54 della citata legge n. 354 del 1975.
| |