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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8450
DDL0465-0002
Progetto di legge Camera n. 465 - testo presentato - (DDL13-465)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C465. TESTIPDL
...C465.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC465 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  prefigge la modifica dell'articolo 164 del codice penale che
  riguarda i limiti entro i quali è ammessa la sospensione
  condizionale della pena.
     La legge 24 aprile 1962, n. 191, modificò l'ultima parte
  dell'articolo 164 del codice penale riconoscendo al giudice la
  facoltà, nel caso che per una precedente condanna a pena
  pecuniaria fosse stata già ordinata la sospensione della
  esecuzione, di condizionare l'applicabilità del beneficio al
  pagamento della pena pecuniaria.  Successivamente con il
  decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7
  giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla
  giustizia penale, la facoltà accordata originariamente al
  giudice venne eliminata, riconoscendo solo che le due condanne
  non potessero superare i limiti stabiliti dall'articolo 163
  del codice penale.
     In ventidue anni di applicazione della nuova normativa è
  emersa l'ingiustizia della modifica apportata, specie se va
  considerato che l'applicabilità del beneficio come oggi
  concepito è compromessa il più delle volte da inopportune
  valutazioni di chi sollecita o applica il beneficio della
  sospensione di condanna a pena pecuniaria.
     Va ripristinata e meglio chiarita, pertanto, la precedente
  normativa, tenuto anche conto dell'ampliamento dei limiti
  della sospensione condizionale della pena.  Va innanzitutto
  statuito, per soddisfare le richiamate esigenze, che la
  concessione della sospensione condizionale della pena può
  essere applicata anche più di due volte, purché nei limiti
  massimi previsti.
     Va poi offerta al condannato la facoltà di usufruire del
  beneficio a condizione che, e sempre nei limiti sopra
  riferiti, provveda al pagamento delle pene pecuniarie, in
  ordine alle quali possono essere intervenute anche più
  condanne.
     Sussistono, quindi, ragioni più che valide per accogliere,
  onorevoli colleghi, la presente proposta di legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-465 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0465 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0001 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=1 SORTRES= SORTDDL=046500 00 FASCIDC=13DDL0465 SORTNAV=0046500 000 00000 ZZDDLC465 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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