| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge la modifica dell'articolo 164 del codice penale che
riguarda i limiti entro i quali è ammessa la sospensione
condizionale della pena.
La legge 24 aprile 1962, n. 191, modificò l'ultima parte
dell'articolo 164 del codice penale riconoscendo al giudice la
facoltà, nel caso che per una precedente condanna a pena
pecuniaria fosse stata già ordinata la sospensione della
esecuzione, di condizionare l'applicabilità del beneficio al
pagamento della pena pecuniaria. Successivamente con il
decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7
giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla
giustizia penale, la facoltà accordata originariamente al
giudice venne eliminata, riconoscendo solo che le due condanne
non potessero superare i limiti stabiliti dall'articolo 163
del codice penale.
In ventidue anni di applicazione della nuova normativa è
emersa l'ingiustizia della modifica apportata, specie se va
considerato che l'applicabilità del beneficio come oggi
concepito è compromessa il più delle volte da inopportune
valutazioni di chi sollecita o applica il beneficio della
sospensione di condanna a pena pecuniaria.
Va ripristinata e meglio chiarita, pertanto, la precedente
normativa, tenuto anche conto dell'ampliamento dei limiti
della sospensione condizionale della pena. Va innanzitutto
statuito, per soddisfare le richiamate esigenze, che la
concessione della sospensione condizionale della pena può
essere applicata anche più di due volte, purché nei limiti
massimi previsti.
Va poi offerta al condannato la facoltà di usufruire del
beneficio a condizione che, e sempre nei limiti sopra
riferiti, provveda al pagamento delle pene pecuniarie, in
ordine alle quali possono essere intervenute anche più
condanne.
Sussistono, quindi, ragioni più che valide per accogliere,
onorevoli colleghi, la presente proposta di legge.
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