| 1. L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 164. - (Limiti entro i quali è ammessa la
sospensione condizionale della pena). - La sospensione
condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo
alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice
presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori
reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere
concessa:
1) a chi ha riportato condanna a pena detentiva per
delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, e al
delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una
misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la
legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende applicabili
le misure di sicurezza, tranne che si tratti della
confisca.
La sospensione condizionale della pena può essere concessa
più di una volta, purché la pena da infliggere, cumulata con
quelle irrogate con precedenti condanne, non superi i limiti
stabiliti dall'articolo 163.
Nel caso che per precedenti condanne a pena pecuniaria sia
stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice
può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva,
disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando
la concessione del beneficio al pagamento delle predette pene,
nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il
condannato si trovi nell'impossibilità di adempiervi. In tal
caso il condannato che intenda godere del beneficio ha l'onere
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di dimostrare l'impossibilità all'adempimento".
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