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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8451
DDL0465-0003
Progetto di legge Camera n. 465 - testo presentato - (DDL13-465)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C465. TESTIPDL
...C465.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC465 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 164. -  (Limiti entro i quali è ammessa la
  sospensione condizionale della pena). -  La sospensione
  condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo
  alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice
  presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori
  reati.
     La sospensione condizionale della pena non può essere
  concessa:
       1) a chi ha riportato condanna a pena detentiva per
  delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, e al
  delinquente o contravventore abituale o professionale;
       2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una
  misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la
  legge presume socialmente pericolosa.
     La sospensione condizionale della pena rende applicabili
  le misure di sicurezza, tranne che si tratti della
  confisca.
     La sospensione condizionale della pena può essere concessa
  più di una volta, purché la pena da infliggere, cumulata con
  quelle irrogate con precedenti condanne, non superi i limiti
  stabiliti dall'articolo 163.
     Nel caso che per precedenti condanne a pena pecuniaria sia
  stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice
  può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva,
  disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando
  la concessione del beneficio al pagamento delle predette pene,
  nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il
  condannato si trovi nell'impossibilità di adempiervi.  In tal
  caso il condannato che intenda godere del beneficio ha l'onere
 
                               Pag. 3
 
  di dimostrare l'impossibilità all'adempimento".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-465 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0465 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=002 UPAG=SI PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=046500 00 FASCIDC=13DDL0465 SORTNAV=0046500 000 00000 ZZDDLC465 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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