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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8454
DDL0465-0002
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
Pag. 6 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        esaminato il testo unificato dei progetti di legge nn.
  465 e abbinate;
        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
  16- bis  del Regolamento, osserva che:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
  formulazione:
        appare opportuno modificare il titolo del
  provvedimento, che non appare esattamente corrispondente al
  contenuto, in modo da evidenziare che esso contiene anche
  novelle al codice penale e al codice di procedura penale;
        occorre considerare l'esigenza di adottare criteri
  uniformi nella realizzazione degli interventi di novellazione
  per quanto riguarda le modalità utilizzate, in particolare
  indicando la modifica con il verbo in forma indicativa passiva
  anziché al modo infinito, nonché seguendo l'ordine progressivo
  del numero degli articoli del testo da modificare;
        all'articolo 2, occorre valutare l'opportunità di
  sostituire la parola "specie" con la parola "indole", che
  appare la categoria concettuale più appropriata;
        all'articolo 3, comma 1, che inasprisce le sanzioni per
  furto, la soppressione di alcune parole nell'articolo 624,
  primo comma, a partire dalla parola "reclusione", farebbe
  venir meno anche l'indicazione del tipo di pena da applicare;
  pertanto, dovrebbe stabilirsi la soppressione delle parole
  contenute nel citato primo comma dell'articolo 624 a partire
  dalla parola "fino", e non dalla parola "reclusione";
        all'articolo 3, comma 3, appare preferibile,
  considerato che la disposizione si riferisce a un momento
  precedente il giudizio, far riferimento al soggetto che ha
  commesso il fatto, anziché al colpevole;
        all'articolo 4, laddove si sopprime il punto 1) del
  primo comma dell'articolo 625 del codice penale, è opportuno
  che non si preveda che i rimanenti punti siano rinumerati, in
  modo da non incidere sui rinvii a tali disposizioni contenuti
  nella legislazione vigente;
        all'articolo 8, poiché si affida al pubblico ministero
  il coordinamento delle indagini svolte autonomamente dalla
  polizia, sembra opportuno che sia chiarita la relazione fra
  tale coordinamento ed il potere generale di direzione delle
  indagini, assegnato al pubblico ministero dall'articolo 327
  del codice di procedura penale;
 
                               Pag. 7
 
        all'articolo 10, occorre che la Commissione valuti
  l'opportunità di chiarire il significato del riferimento al
  momento in cui "il pubblico ministero non ha ancora assunto la
  direzione delle indagini", considerando che tale locuzione
  appare idonea a distinguere tra il momento in cui sorge in
  capo al pubblico ministero il potere di direzione delle
  indagini di polizia giudiziaria - che è contestuale alla
  comunicazione della notizia di reato - e quello in cui lo
  stesso pubblico ministero assume materialmente tale direzione,
  aprendosi così uno spazio temporale indeterminato nell'ambito
  del quale la polizia giudiziaria risulta di fatto operare in
  via del tutto autonoma;
        all'articolo 13, comma 2, poiché non appare chiaro il
  significato della espressione "ove necessario", con
  riferimento alla possibile adozione di misure cautelari da
  parte del giudice di appello, appare opportuno definire
  l'ambito di discrezionalità all'interno del quale si situa
  tale decisione, e se debbano comunque intendersi applicabili i
  criteri per l'adozione di misure cautelari previsti
  all'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale;
        all'articolo 21, appare opportuno considerare
  l'esigenza di modificare il rinvio all'articolo 17, comma 1,
  della legge n. 400 del 1988, sostituendolo con il rinvio al
  comma 3 del medesimo articolo che concerne i regolamenti
  ministeriali e interministeriali;
        all'articolo 22 appare opportuno prevedere che la
  trasmissione degli atti ivi indicati sia effettuata nei
  confronti delle Camere, anziché alle Commissioni parlamentari
  competenti per materia, specificando che la trasmissione è
  effettuata per l'espressione del parere e, infine, attribuendo
  valore vincolante ai pareri espressi dalle Camere solo per le
  parti che contengano indicazioni non contrastanti;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
  semplificazione e il riordinamento della legislazione
  vigente:
        all'articolo 20 poiché viene prevista, novellando la
  legge n. 121 del 1981, una nuova disciplina del Comitato
  provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituito
  presso ogni prefettura, occorre valutare l'opportunità di
  coordinare tali disposizioni con quelle contenute
  nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che
  ha trasformato le prefetture in uffici territoriali del
  governo, affidando la specificazione dei relativi compiti ad
  un regolamento di delegificazione; si consideri altresì che
  l'intervento che si intende realizzare potrebbe comportare una
  rilegificazione parziale di una materia già delegificata,
  contrastante con la nuova struttura dell'amministrazione
  periferica statale; sotto tale profilo occorre rilevare che un
  riferimento esplicito ai prefetti è contenuto anche
  nell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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