| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge nn.
465 e abbinate;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16- bis del Regolamento, osserva che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
appare opportuno modificare il titolo del
provvedimento, che non appare esattamente corrispondente al
contenuto, in modo da evidenziare che esso contiene anche
novelle al codice penale e al codice di procedura penale;
occorre considerare l'esigenza di adottare criteri
uniformi nella realizzazione degli interventi di novellazione
per quanto riguarda le modalità utilizzate, in particolare
indicando la modifica con il verbo in forma indicativa passiva
anziché al modo infinito, nonché seguendo l'ordine progressivo
del numero degli articoli del testo da modificare;
all'articolo 2, occorre valutare l'opportunità di
sostituire la parola "specie" con la parola "indole", che
appare la categoria concettuale più appropriata;
all'articolo 3, comma 1, che inasprisce le sanzioni per
furto, la soppressione di alcune parole nell'articolo 624,
primo comma, a partire dalla parola "reclusione", farebbe
venir meno anche l'indicazione del tipo di pena da applicare;
pertanto, dovrebbe stabilirsi la soppressione delle parole
contenute nel citato primo comma dell'articolo 624 a partire
dalla parola "fino", e non dalla parola "reclusione";
all'articolo 3, comma 3, appare preferibile,
considerato che la disposizione si riferisce a un momento
precedente il giudizio, far riferimento al soggetto che ha
commesso il fatto, anziché al colpevole;
all'articolo 4, laddove si sopprime il punto 1) del
primo comma dell'articolo 625 del codice penale, è opportuno
che non si preveda che i rimanenti punti siano rinumerati, in
modo da non incidere sui rinvii a tali disposizioni contenuti
nella legislazione vigente;
all'articolo 8, poiché si affida al pubblico ministero
il coordinamento delle indagini svolte autonomamente dalla
polizia, sembra opportuno che sia chiarita la relazione fra
tale coordinamento ed il potere generale di direzione delle
indagini, assegnato al pubblico ministero dall'articolo 327
del codice di procedura penale;
Pag. 7
all'articolo 10, occorre che la Commissione valuti
l'opportunità di chiarire il significato del riferimento al
momento in cui "il pubblico ministero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini", considerando che tale locuzione
appare idonea a distinguere tra il momento in cui sorge in
capo al pubblico ministero il potere di direzione delle
indagini di polizia giudiziaria - che è contestuale alla
comunicazione della notizia di reato - e quello in cui lo
stesso pubblico ministero assume materialmente tale direzione,
aprendosi così uno spazio temporale indeterminato nell'ambito
del quale la polizia giudiziaria risulta di fatto operare in
via del tutto autonoma;
all'articolo 13, comma 2, poiché non appare chiaro il
significato della espressione "ove necessario", con
riferimento alla possibile adozione di misure cautelari da
parte del giudice di appello, appare opportuno definire
l'ambito di discrezionalità all'interno del quale si situa
tale decisione, e se debbano comunque intendersi applicabili i
criteri per l'adozione di misure cautelari previsti
all'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale;
all'articolo 21, appare opportuno considerare
l'esigenza di modificare il rinvio all'articolo 17, comma 1,
della legge n. 400 del 1988, sostituendolo con il rinvio al
comma 3 del medesimo articolo che concerne i regolamenti
ministeriali e interministeriali;
all'articolo 22 appare opportuno prevedere che la
trasmissione degli atti ivi indicati sia effettuata nei
confronti delle Camere, anziché alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, specificando che la trasmissione è
effettuata per l'espressione del parere e, infine, attribuendo
valore vincolante ai pareri espressi dalle Camere solo per le
parti che contengano indicazioni non contrastanti;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 20 poiché viene prevista, novellando la
legge n. 121 del 1981, una nuova disciplina del Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituito
presso ogni prefettura, occorre valutare l'opportunità di
coordinare tali disposizioni con quelle contenute
nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che
ha trasformato le prefetture in uffici territoriali del
governo, affidando la specificazione dei relativi compiti ad
un regolamento di delegificazione; si consideri altresì che
l'intervento che si intende realizzare potrebbe comportare una
rilegificazione parziale di una materia già delegificata,
contrastante con la nuova struttura dell'amministrazione
periferica statale; sotto tale profilo occorre rilevare che un
riferimento esplicito ai prefetti è contenuto anche
nell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.
| |