| Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C.
465 e abbinati;
rilevato preliminarmente che gli articoli 20 e 21,
prevedono disposizioni su materie di competenza primaria della
Commissione affari costituzionali, e che, per alcuni aspetti,
costituiscono attualmente oggetto di esame nell'ambito della
trattazione di progetti di legge assegnati alla Commissione
stessa;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia riformulato l'articolo 2 del testo, in senso
conforme ai princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 73 del 1971, riferita al testo previgente
del comma quarto dell'articolo 164 del codice penale
e con la sentenza n. 95 del 1976, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'attuale comma 4
dell'articolo 164, nella parte in cui non consente la
concessione della sospensione condizionale a chi ha riportato
una precedente condanna a pena detentiva per delitto non
sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella
irrogata non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del
codice penale; al medesimo articolo 2 siano definiti più
specificamente, al fine di ridurre l'estensione degli spazi di
discrezionalità, i "fondati motivi", sulla base dei quali la
sospensione condizionale può essere concessa anche nei
confronti del soggetto che abbia riportato una nuova condanna
per delitti non colposi della stessa specie;
2) siano riformulate le disposizioni di cui
all'articolo 13, coerentemente con i princìpi dell'ordinamento
costituzionale previsti agli articoli 13 e 27 della
Costituzione in materia di restrizioni alla libertà personale
e di responsabilità penale, in forza dei quali le misure
restrittive alla libertà personale non possono avere in alcun
modo la finalità di anticipazione della pena e possono essere
disposte solo nei casi e nei modi previsti dalla legge;
considerato, peraltro, che le attuali norme processuali
consentono già l'applicazione di misure cautelari sia nel
primo grado di giudizio che in appello sulla base dei
presupposti ed in relazione alle esigenze cautelari
espressamente e tassativamente indicati nel codice di
procedura penale, sia chiarito, altresì, a quale giudice
spetti la competenza all'adozione delle misure cautelari
successivamente alla sentenza di condanna, sia nel giudizio di
primo grado che in quello d'appello, e con riferimento a
quest'ultimo grado di giudizio sia precisato il significato
della locuzione "ove necessario", la cui indeterminatezza
appare in contrasto con la necessaria tassatività dei modi e
dei casi dell'applicazione delle misure restrittive a fini
cautelari;
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3) siano soppresse le previsioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 15, dal momento che la loro formulazione,
consentendo l'adozione di una pronuncia di
inammissibilità del ricorso per cassazione in assenza di
intervento delle parti, appare lesiva dei principi
costituzionali stabiliti all'articolo 111 della Costituzione,
ed in particolare del principio del contraddittorio, operando
al contempo una compressione del diritto costituzionale di
ogni cittadino alla tutela giurisdizionale di cui all'articolo
24 della Costituzione, ovvero siano riformulate tali norme
introducendo le forme di intervento delle parti necessarie a
garantire la conformità ai suddetti principi
costituzionali;
4) all'articolo 18 sia soppressa la disposizione che
consente la revoca della sospensione condizionale della pena
anche quando tale sospensione sia stata concessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
5) sia soppresso l'articolo 20, concernente materia di
competenza primaria della I Commissione, già oggetto peraltro
di un recente intervento normativo disposto con il decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 279 ovvero, in alternativa,
tale articolo sia riformulato prevedendo che:
a) ai commi 2 e 6: sia ridotto il numero dei
componenti necessari del comitato, in ragione della
delicatezza delle funzioni ad esso riservate, prevedendo che
il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e
il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto,
contemplati come membri permanenti, possano essere, invece,
invitati a partecipare alle riunioni del Comitato e
consentendo, altresì, la partecipazione di altri esponenti
delle Amministrazioni qualora siano trattate questioni di loro
competenza; sia soppressa, inoltre, la disposizione che
consente ai prefetti di chiamare a partecipare alle riunioni
del Comitato anche i responsabili degli istituti di vigilanza
privata, dal momento che essa non appare conforme all'attuale
configurazione normativa delle funzioni svolte da tali
istituti, la cui disciplina costituisce, peraltro, oggetto di
una serie di proposte di legge assegnate alla Commissione
affari costituzionali;
b) siano soppresse le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, che introducono una procedura particolarmente
rigida e complessa nella predisposizione dei piani e programmi
per la tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, la cui formale
definizione potrebbe essere di ostacolo all'effettivo
conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle
norme e che, inoltre, suscita dubbi anche con riferimento
all'approvazione da parte del prefetto del piano con ordinanza
e alla sua attuazione demandata al questore;
6) sia soppresso l'articolo 21, concernente materia di
competenza primaria della I Commissione ovvero, in
alternativa, tale articolo sia riformulato prevedendo che:
a) al comma 1, sia inserita, in attuazione
dell'articolo 21 della legge n. 121 del 1981, nei capoluoghi
di provincia, oltre all'istituzione delle sale operative
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comuni tra le forze di polizia, altresì la previsione, ove non
sia possibile procedere all'istituzione delle sale operative
comuni, di forme di collegamenti tra le stesse sale operative
delle forze di polizia, già contemplate, peraltro, dal
medesimo articolo 21 della legge n. 121;
b) al comma 2, laddove si prevede che le modalità
di attuazione delle sale operative di cui al comma 1 del
medesimo articolo siano determinate dal Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro delle
finanze con regolamento emanato ai sensi del comma 1
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si richiami il
comma 3 dell'articolo 17, che si riferisce ai regolamenti
ministeriali ed interministeriali, e non il comma 1
dell'articolo 17, che si riferisce ai regolamenti governativi
di attuazione delle leggi; ovvero, qualora si intenda
confermare il regolamento governativo di attuazione, sia
specificato che tale regolamento è emanato ai sensi del comma
1 dell'articolo 17 "su proposta del Ministro dell'interno
d'intesa con il Ministro della difesa e delle finanze".
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2 si segnala l'opportunità di
sostituire, al fine di evitare incertezze interpretative, alla
dizione "reati della stessa specie" la dizione "reati della
stessa indole", già presente all'articolo 99 del codice
penale;
2) all'articolo 3, che introduce il nuovo articolo
624- bis del codice penale, si segnala l'opportunità di
riformulare la disposizione in modo da rendere più certa la
sua configurazione come figura autonoma di reato e non come
circostanza aggravante, anche ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 69 del codice penale nel
rapporto tra le circostanze aggravanti previste per il furto e
le circostanze attenuanti, compresa quella prevista dal nuovo
articolo 625- bis; appare, inoltre, opportuno riformulare
il comma 2 riportando o richiamando espressamente tutti gli
elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo
624, dal momento che l'attuale formulazione sembrerebbe far
ritenere che la fattispecie sia consumata con lo strappo della
cosa di mano o di dosso e che non siano necessari ad integrare
tale fattispecie criminosa tutti gli elementi di cui
all'articolo 624 del codice penale;
3) agli articoli 8 e 9, si segnala l'opportunità di
chiarire, anche ai fini dell'individuazione dello spazio di
attività investigativa attribuito all'autonoma iniziativa
della polizia giudiziaria, il rapporto tra la funzione
generale di direzione delle indagini spettante al pubblico
ministero e la funzione di coordinamento, attribuita allo
stesso pubblico ministero relativamente alle attività di
indagine svolte dalla polizia ai sensi degli articoli 348 e
354 del codice di procedura penale;
4) all'articolo 10, appare opportuno verificare a quale
fase delle indagini si faccia riferimento laddove si
autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria a compiere
gli atti previsti dall'articolo 354 del codice di procedura
penale anche nel periodo di tempo in cui il pubblico ministero
"non ha ancora assunto le indagini", considerato che tale
disposizione, già presente nel disegno di legge C. 5925,
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sembrerebbe ritenersi collegata alle disposizioni dello stesso
disegno di legge che consentivano lo svolgimento da parte
della polizia, per un periodo di tempo massimo di tre mesi, di
attività di indagine delle quali il pubblico ministero poteva
non essere informato, disposizioni che opportunamente non sono
state, tuttavia, recepite nel testo unificato del relatore, e
considerato che rispetto a tali attività viene prevista,
comunque, una funzione di coordinamento dal comma 2
dell'articolo 327 (introdotto dall'articolo 8 del
provvedimento);
5) all'articolo 15, comma 7, sia valutata l'effettiva
idoneità della riduzione a tre membri nella composizione del
collegio giudicante a garantire il pieno rispetto del
principio della collegialità nella decisione;
6) agli articoli 16 e 17, si segnala l'opportunità di
verificare se essi introducano una sorta di automatismo
nell'applicazione delle misure cautelari nei casi previsti
dagli articolo 391 e 449 del codice di procedura penale, in
contrasto con i principi dell'ordinamento in materia di
restrizioni alla libertà personale, e in particolare
all'articolo 16, laddove si fa riferimento alle condizioni
previste dell'articolo 449 comma 3, sarebbe opportuno chiarire
se con tale rinvio si sia inteso prevedere che il giudice, al
momento della convalida dell'arresto, applichi in ogni caso la
custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altra misura coercitiva o che non sussistono
esigenze cautelari.
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