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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8455
DDL0465-0003
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
Pag. 8 PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato permanente per i pareri,
        esaminato il testo unificato dei progetti di legge C.
  465 e abbinati;
        rilevato preliminarmente che gli articoli 20 e 21,
  prevedono disposizioni su materie di competenza primaria della
  Commissione affari costituzionali, e che, per alcuni aspetti,
  costituiscono attualmente oggetto di esame nell'ambito della
  trattazione di progetti di legge assegnati alla Commissione
  stessa;
      esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
      con le seguenti condizioni:
        1) sia riformulato l'articolo 2 del testo, in senso
  conforme ai princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale con
  la sentenza n. 73 del 1971, riferita al testo previgente
  del comma quarto dell'articolo 164 del codice penale
  e con la sentenza n. 95 del 1976, che ha dichiarato
  l'illegittimità costituzionale dell'attuale comma 4
  dell'articolo 164, nella parte in cui non consente la
  concessione della sospensione condizionale a chi ha riportato
  una precedente condanna a pena detentiva per delitto non
  sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella
  irrogata non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del
  codice penale; al medesimo articolo 2 siano definiti più
  specificamente, al fine di ridurre l'estensione degli spazi di
  discrezionalità, i "fondati motivi", sulla base dei quali la
  sospensione condizionale può essere concessa anche nei
  confronti del soggetto che abbia riportato una nuova condanna
  per delitti non colposi della stessa specie;
        2) siano riformulate le disposizioni di cui
  all'articolo 13, coerentemente con i princìpi dell'ordinamento
  costituzionale previsti agli articoli 13 e 27 della
  Costituzione in materia di restrizioni alla libertà personale
  e di responsabilità penale, in forza dei quali le misure
  restrittive alla libertà personale non possono avere in alcun
  modo la finalità di anticipazione della pena e possono essere
  disposte solo nei casi e nei modi previsti dalla legge;
  considerato, peraltro, che le attuali norme processuali
  consentono già l'applicazione di misure cautelari sia nel
  primo grado di giudizio che in appello sulla base dei
  presupposti ed in relazione alle esigenze cautelari
  espressamente e tassativamente indicati nel codice di
  procedura penale, sia chiarito, altresì, a quale giudice
  spetti la competenza all'adozione delle misure cautelari
  successivamente alla sentenza di condanna, sia nel giudizio di
  primo grado che in quello d'appello, e con riferimento a
  quest'ultimo grado di giudizio sia precisato il significato
  della locuzione "ove necessario", la cui indeterminatezza
  appare in contrasto con la necessaria tassatività dei modi e
  dei casi dell'applicazione delle misure restrittive a fini
  cautelari;
 
                               Pag. 9
 
        3) siano soppresse le previsioni di cui ai commi 3 e 4
  dell'articolo 15, dal momento che la loro formulazione,
  consentendo l'adozione di una pronuncia di
  inammissibilità del ricorso per cassazione in assenza di
  intervento delle parti, appare lesiva dei principi
  costituzionali stabiliti all'articolo 111 della Costituzione,
  ed in particolare del principio del contraddittorio, operando
  al contempo una compressione del diritto costituzionale di
  ogni cittadino alla tutela giurisdizionale di cui all'articolo
  24 della Costituzione, ovvero siano riformulate tali norme
  introducendo le forme di intervento delle parti necessarie a
  garantire la conformità ai suddetti principi
  costituzionali;
        4) all'articolo 18 sia soppressa la disposizione che
  consente la revoca della sospensione condizionale della pena
  anche quando tale sospensione sia stata concessa ai sensi
  dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
        5) sia soppresso l'articolo 20, concernente materia di
  competenza primaria della I Commissione, già oggetto peraltro
  di un recente intervento normativo disposto con il decreto
  legislativo 27 luglio 1999, n. 279 ovvero, in alternativa,
  tale articolo sia riformulato prevedendo che:
        a)  ai commi 2 e 6: sia ridotto il numero dei
  componenti necessari del comitato, in ragione della
  delicatezza delle funzioni ad esso riservate, prevedendo che
  il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e
  il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto,
  contemplati come membri permanenti, possano essere, invece,
  invitati a partecipare alle riunioni del Comitato e
  consentendo, altresì, la partecipazione di altri esponenti
  delle Amministrazioni qualora siano trattate questioni di loro
  competenza; sia soppressa, inoltre, la disposizione che
  consente ai prefetti di chiamare a partecipare alle riunioni
  del Comitato anche i responsabili degli istituti di vigilanza
  privata, dal momento che essa non appare conforme all'attuale
  configurazione normativa delle funzioni svolte da tali
  istituti, la cui disciplina costituisce, peraltro, oggetto di
  una serie di proposte di legge assegnate alla Commissione
  affari costituzionali;
        b)  siano soppresse le disposizioni di cui ai
  commi 3 e 4, che introducono una procedura particolarmente
  rigida e complessa nella predisposizione dei piani e programmi
  per la tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione
  dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, la cui formale
  definizione potrebbe essere di ostacolo all'effettivo
  conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle
  norme e che, inoltre, suscita dubbi anche con riferimento
  all'approvazione da parte del prefetto del piano con ordinanza
  e alla sua attuazione demandata al questore;
        6) sia soppresso l'articolo 21, concernente materia di
  competenza primaria della I Commissione ovvero, in
  alternativa, tale articolo sia riformulato prevedendo che:
        a)  al comma 1, sia inserita, in attuazione
  dell'articolo 21 della legge n. 121 del 1981, nei capoluoghi
  di provincia, oltre all'istituzione delle sale operative
 
                              Pag. 10
 
  comuni tra le forze di polizia, altresì la previsione, ove non
  sia possibile procedere all'istituzione delle sale operative
  comuni, di forme di collegamenti tra le stesse sale operative
  delle forze di polizia, già contemplate, peraltro, dal
  medesimo articolo 21 della legge n. 121;
        b)  al comma 2, laddove si prevede che le modalità
  di attuazione delle sale operative di cui al comma 1 del
  medesimo articolo siano determinate dal Ministro dell'interno,
  d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro delle
  finanze con regolamento emanato ai sensi del comma 1
  dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si richiami il
  comma 3 dell'articolo 17, che si riferisce ai regolamenti
  ministeriali ed interministeriali, e non il comma 1
  dell'articolo 17, che si riferisce ai regolamenti governativi
  di attuazione delle leggi; ovvero, qualora si intenda
  confermare il regolamento governativo di attuazione, sia
  specificato che tale regolamento è emanato ai sensi del comma
  1 dell'articolo 17 "su proposta del Ministro dell'interno
  d'intesa con il Ministro della difesa e delle finanze".
      e con le seguenti osservazioni:
        1) all'articolo 2 si segnala l'opportunità di
  sostituire, al fine di evitare incertezze interpretative, alla
  dizione "reati della stessa specie" la dizione "reati della
  stessa indole", già presente all'articolo 99 del codice
  penale;
        2) all'articolo 3, che introduce il nuovo articolo
  624- bis  del codice penale, si segnala l'opportunità di
  riformulare la disposizione in modo da rendere più certa la
  sua configurazione come figura autonoma di reato e non come
  circostanza aggravante, anche ai fini dell'applicazione delle
  disposizioni di cui all'articolo 69 del codice penale nel
  rapporto tra le circostanze aggravanti previste per il furto e
  le circostanze attenuanti, compresa quella prevista dal nuovo
  articolo 625- bis;  appare, inoltre, opportuno riformulare
  il comma 2 riportando o richiamando espressamente tutti gli
  elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo
  624, dal momento che l'attuale formulazione sembrerebbe far
  ritenere che la fattispecie sia consumata con lo strappo della
  cosa di mano o di dosso e che non siano necessari ad integrare
  tale fattispecie criminosa tutti gli elementi di cui
  all'articolo 624 del codice penale;
        3) agli articoli 8 e 9, si segnala l'opportunità di
  chiarire, anche ai fini dell'individuazione dello spazio di
  attività investigativa attribuito all'autonoma iniziativa
  della polizia giudiziaria, il rapporto tra la funzione
  generale di direzione delle indagini spettante al pubblico
  ministero e la funzione di coordinamento, attribuita allo
  stesso pubblico ministero relativamente alle attività di
  indagine svolte dalla polizia ai sensi degli articoli 348 e
  354 del codice di procedura penale;
        4) all'articolo 10, appare opportuno verificare a quale
  fase delle indagini si faccia riferimento laddove si
  autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria a compiere
  gli atti previsti dall'articolo 354 del codice di procedura
  penale anche nel periodo di tempo in cui il pubblico ministero
  "non ha ancora assunto le indagini", considerato che tale
  disposizione, già presente nel disegno di legge C. 5925,
 
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  sembrerebbe ritenersi collegata alle disposizioni dello stesso
  disegno di legge che consentivano lo svolgimento da parte
  della polizia, per un periodo di tempo massimo di tre mesi, di
  attività di indagine delle quali il pubblico ministero poteva
  non essere informato, disposizioni che opportunamente non sono
  state, tuttavia, recepite nel testo unificato del relatore, e
  considerato che rispetto a tali attività viene prevista,
  comunque, una funzione di coordinamento dal comma 2
  dell'articolo 327 (introdotto dall'articolo 8 del
  provvedimento);
        5) all'articolo 15, comma 7, sia valutata l'effettiva
  idoneità della riduzione a tre membri nella composizione del
  collegio giudicante a garantire il pieno rispetto del
  principio della collegialità nella decisione;
        6) agli articoli 16 e 17, si segnala l'opportunità di
  verificare se essi introducano una sorta di automatismo
  nell'applicazione delle misure cautelari nei casi previsti
  dagli articolo 391 e 449 del codice di procedura penale, in
  contrasto con i principi dell'ordinamento in materia di
  restrizioni alla libertà personale, e in particolare
  all'articolo 16, laddove si fa riferimento alle condizioni
  previste dell'articolo 449 comma 3, sarebbe opportuno chiarire
  se con tale rinvio si sia inteso prevedere che il giudice, al
  momento della convalida dell'arresto, applichi in ogni caso la
  custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai
  quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
  soddisfatte con altra misura coercitiva o che non sussistono
  esigenze cautelari.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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