| La IV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
465 e abbinate;
rilevata la necessità di invitare la Commissione di
merito a riflettere circa l'opportunità di assegnare il potere
di disporre l'impiego di personale militare per la
sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi al solo
Ministro dell'interno, secondo quanto previsto all'articolo
22, comma 1, del testo unificato, senza alcun coinvolgimento
del Ministro della difesa e, soprattutto, del Presidente del
Consiglio dei ministri e dello stesso Consiglio dei
ministri;
considerato infatti che, ove ricorrano calamità
naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, consentono l'esercizio del potere di ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o del
sottosegretario delegato per la protezione civile, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
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n. 225, comunque è prevista una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri;
ritenuto quindi opportuno prevedere anche all'articolo
22 la necessità di una preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, e di un parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera e del Senato, che verosimilmente dovrebbero
essere le Commissioni Affari costituzionali e Difesa, anche
riunite;
considerato inoltre che l'articolo 22 è applicabile ove
ricorrano "specifiche ed eccezionali esigenze", le stesse che
hanno indotto in passato il Governo ad assumere collegialmente
l'iniziativa di inviare contingenti di personale militare in
operazioni di controllo del territorio in talune regioni
italiane e ad emanare appositi decreti-legge per indicare la
necessaria copertura finanziaria e amministrativa;
ritenuto comunque che l'articolo 22 vada interpretato
nel senso di non escludere che un provvedimento di legge caso
per caso possa autorizzare l'invio di contingenti di personale
militare nelle aree interessate o la possibilità di impiegare
quelli già presenti;
considerato quindi che la formulazione dell'articolo 23
riproduce testualmente il comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 224, recante
"Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in
Sicilia", dove si attribuiva al personale militare la
qualifica di "agente di pubblica sicurezza", ma richiamando
contestualmente anche alcune funzioni di polizia giudiziaria
con rinvio all'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
che consente "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, che
non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità
giudiziaria", agli stessi "ufficiali e agenti della polizia
giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di
polizia di procedere non solo alla identificazione ma anche
all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di
accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti
di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui
presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di
luogo e di tempo non appaiono giustificabili";
ritenuto che pertanto l'eccezionalità della deroga
all'obbligo di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per
compiere atti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 4
della citata legge n. 152 del 1975, non possa consentire di
trarne spunto per estendere in via generale competenze e
poteri propri della polizia giudiziaria al personale militare
impiegato ai sensi dell'articolo 22 del testo unificato senza
una tassativa ed esplicita previsione di legge che individui i
"casi eccezionali di necessità ed urgenza" in cui questo si
renda necessario;
considerata infine la necessità che l'articolo 24 sia
precisato nel senso di non escludere dalla partecipazione alle
misure di cui all'articolo 22 tutte le categorie di personale
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militare, prevedendo al contempo un trattamento economico
connesso alle funzioni in concreto esercitate;
per quanto di competenza esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
1) all'articolo 20, capoverso 6, dopo le parole "delle
forze di polizia" siano aggiunte le seguenti: ", nonché, per
le questioni di rispettiva competenza, rappresentanti dei
reparti delle Forze armate interessati ai programmi di cui
all'articolo 22";
2) all'articolo 22:
2.1) al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal
seguente:
"In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al
fine di consentire che il personale delle Forze di polizia
venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro della difesa, adotta i programmi
di impiego, predisposti dai prefetti delle province in cui le
predette esigenze si sono manifestate, di contingenti di
personale militare delle Forze armate da utilizzare per
l'attività di pattugliamento e per la sorveglianza ed il
controllo di luoghi e di obiettivi fissi, quali edifici
istituzionali ed altri di interesse pubblico. Dopo
l'approvazione del Consiglio dei ministri, i predetti
programmi sono trasmessi, senza ritardo, alle Camere per
essere sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In seguito all'espressione del parere, i
programmi possono essere modificati con le modalità seguite
per la loro adozione";
2.2) al comma 2, primo periodo, le parole "I
programmi di cui al comma 1 sono adottati sentiti il Ministro
della difesa ed il Comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "Per la definizione
dei programmi di cui al comma 1 è sentito il Comitato per
l'ordine e la sicurezza pubblica"; e l'ultimo periodo sia
soppresso;
3) l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: "Art. 23.
- 1. Il personale militare delle Forze armate impiegato
nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 22 agisce con le
funzioni di agente di pubblica sicurezza nei limiti dei
compiti ad esso assegnati. Si applica l'articolo 4 della legge
22 maggio 1975, n. 152";
4) il comma 1 dell'articolo 24 sia sostituito dal
seguente:
"1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei
programmi di cui all'articolo 22, e con riferimento al periodo
di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è
attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri
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dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la
predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o
alla paga giornaliera, non può superare il trattamento
economico accessorio previsto per il personale delle forze di
polizia".
La Commissione, infine, delibera che il parere sia
illustrato presso la Commissione di merito, ai sensi
dell'articolo 73, comma 4, primo periodo, del regolamento.
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