Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8456
DDL0465-0004
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La IV Commissione,
        esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
  465 e abbinate;
        rilevata la necessità di invitare la Commissione di
  merito a riflettere circa l'opportunità di assegnare il potere
  di disporre l'impiego di personale militare per la
  sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi al solo
  Ministro dell'interno, secondo quanto previsto all'articolo
  22, comma 1, del testo unificato, senza alcun coinvolgimento
  del Ministro della difesa e, soprattutto, del Presidente del
  Consiglio dei ministri e dello stesso Consiglio dei
  ministri;
        considerato infatti che, ove ricorrano calamità
  naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
  estensione, consentono l'esercizio del potere di ordinanza del
  Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o del
  sottosegretario delegato per la protezione civile, ai sensi
  dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
 
                              Pag. 12
 
  n. 225, comunque è prevista una preventiva deliberazione del
  Consiglio dei ministri;
        ritenuto quindi opportuno prevedere anche all'articolo
  22 la necessità di una preliminare deliberazione del Consiglio
  dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
  ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della
  difesa, e di un parere delle competenti Commissioni permanenti
  della Camera e del Senato, che verosimilmente dovrebbero
  essere le Commissioni Affari costituzionali e Difesa, anche
  riunite;
        considerato inoltre che l'articolo 22 è applicabile ove
  ricorrano "specifiche ed eccezionali esigenze", le stesse che
  hanno indotto in passato il Governo ad assumere collegialmente
  l'iniziativa di inviare contingenti di personale militare in
  operazioni di controllo del territorio in talune regioni
  italiane e ad emanare appositi decreti-legge per indicare la
  necessaria copertura finanziaria e amministrativa;
        ritenuto comunque che l'articolo 22 vada interpretato
  nel senso di non escludere che un provvedimento di legge caso
  per caso possa autorizzare l'invio di contingenti di personale
  militare nelle aree interessate o la possibilità di impiegare
  quelli già presenti;
        considerato quindi che la formulazione dell'articolo 23
  riproduce testualmente il comma 2 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 224, recante
  "Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in
  Sicilia", dove si attribuiva al personale militare la
  qualifica di "agente di pubblica sicurezza", ma richiamando
  contestualmente anche alcune funzioni di polizia giudiziaria
  con rinvio all'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
  che consente "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, che
  non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità
  giudiziaria", agli stessi "ufficiali e agenti della polizia
  giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di
  polizia di procedere non solo alla identificazione ma anche
  all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di
  accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti
  di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui
  presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di
  luogo e di tempo non appaiono giustificabili";
        ritenuto che pertanto l'eccezionalità della deroga
  all'obbligo di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per
  compiere atti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 4
  della citata legge n. 152 del 1975, non possa consentire di
  trarne spunto per estendere in via generale competenze e
  poteri propri della polizia giudiziaria al personale militare
  impiegato ai sensi dell'articolo 22 del testo unificato senza
  una tassativa ed esplicita previsione di legge che individui i
  "casi eccezionali di necessità ed urgenza" in cui questo si
  renda necessario;
        considerata infine la necessità che l'articolo 24 sia
  precisato nel senso di non escludere dalla partecipazione alle
  misure di cui all'articolo 22 tutte le categorie di personale
 
                              Pag. 13
 
  militare, prevedendo al contempo un trattamento economico
  connesso alle funzioni in concreto esercitate;
      per quanto di competenza esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
      a condizione che:
        1) all'articolo 20, capoverso 6, dopo le parole "delle
  forze di polizia" siano aggiunte le seguenti: ", nonché, per
  le questioni di rispettiva competenza, rappresentanti dei
  reparti delle Forze armate interessati ai programmi di cui
  all'articolo 22";
        2) all'articolo 22:
          2.1) al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal
  seguente:
      "In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al
  fine di consentire che il personale delle Forze di polizia
  venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il
  Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
  Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
  dell'interno ed il Ministro della difesa, adotta i programmi
  di impiego, predisposti dai prefetti delle province in cui le
  predette esigenze si sono manifestate, di contingenti di
  personale militare delle Forze armate da utilizzare per
  l'attività di pattugliamento e per la sorveglianza ed il
  controllo di luoghi e di obiettivi fissi, quali edifici
  istituzionali ed altri di interesse pubblico.  Dopo
  l'approvazione del Consiglio dei ministri, i predetti
  programmi sono trasmessi, senza ritardo, alle Camere per
  essere sottoposte al parere delle competenti Commissioni
  parlamentari.  In seguito all'espressione del parere, i
  programmi possono essere modificati con le modalità seguite
  per la loro adozione";
          2.2) al comma 2, primo periodo, le parole "I
  programmi di cui al comma 1 sono adottati sentiti il Ministro
  della difesa ed il Comitato per l'ordine e la sicurezza
  pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "Per la definizione
  dei programmi di cui al comma 1 è sentito il Comitato per
  l'ordine e la sicurezza pubblica"; e l'ultimo periodo sia
  soppresso;
        3) l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: "Art. 23.
  - 1.  Il personale militare delle Forze armate impiegato
  nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 22 agisce con le
  funzioni di agente di pubblica sicurezza nei limiti dei
  compiti ad esso assegnati.  Si applica l'articolo 4 della legge
  22 maggio 1975, n. 152";
        4) il comma 1 dell'articolo 24 sia sostituito dal
  seguente:
          "1.  Al personale militare impiegato nell'ambito dei
  programmi di cui all'articolo 22, e con riferimento al periodo
  di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è
  attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con
  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, di concerto con i Ministri
 
                              Pag. 14
 
  dell'interno e della difesa.  Per tale personale militare la
  predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o
  alla paga giornaliera, non può superare il trattamento
  economico accessorio previsto per il personale delle forze di
  polizia".
      La Commissione, infine, delibera che il parere sia
  illustrato presso la Commissione di merito, ai sensi
  dell'articolo 73, comma 4, primo periodo, del regolamento.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0011 RIGINIZ=030 PAGFIN=0014 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati