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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8459
DDL0465-0007
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le
  parole da: "reclusione" alla fine del comma sono sostituite
  dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la
  multa da lire trecentomila a un milione".
     2.  Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art. 624- bis. - (Furto in abitazione e furto con
  strappo). -  Chiunque si impossessa della cosa mobile
  altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
  profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un
  edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a
  privata dimora o nella appartenenza di essa, è punito con la
  reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
  seicentomila a due milioni.
     Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi
  strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.
     La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della
  multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è
  aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo
  comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle
  circostanze indicate all'articolo 61".
 
                              Pag. 16
 
     3.  Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono
  apportate le seguenti modificazioni:
         a)  nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono
  inserite le seguenti:" per il fatto previsto dall'articolo
  624";
         b)  il numero 1) è soppresso;
         c)  al numero 4) le parole: ", ovvero strappando la
  cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse.
     4.  Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art. 625- bis.   (Circostanze attenuanti)  - Nei
  casi previsti negli articoli 624, 624- bis  e 625 la pena
  è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima
  del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o
  di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono
  comunque intromessi nell'acquisto della medesima".
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=012 PAGFIN=0016 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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