| ...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A,
C6321A, C6336A, C6381A.
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| ...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A,
C6321A, C6336A, C6381A.
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| 1. Al comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "ricorso per cassazione" sono inserite
le seguenti: "per violazione di legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i
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motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b) e
c). ".
3. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 1. La corte di cassazione esamina preliminarmente
l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di
inammissibilità, li dichiara inammissibili. In caso contrario,
il ricorso è rimesso al presidente della corte che provvede
all'assegnazione secondo i criteri stabiliti all'inizio di
ogni anno giudiziario in base alla predisposizione delle
tabelle".
4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 2. Quando è stata richiesta la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, la corte procede in camera di
consiglio senza formalità. Se non dichiara l'inammissibilità,
la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza
pubblica o, nei casi previsti al comma 1, in camera di
consiglio".
5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura
penale, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda
personalmente" sono soppresse.
6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 625- bis. - (Correzione degli errori
materiali delle sentenze della corte di cassazione). -
1. Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione
contiene un errore materiale, la parte interessata può
chiederne la correzione.
2. La richiesta si propone con ricorso presentato
alla corte di cassazione.
3. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi
prevista al comma 1 ovvero risulta manifestamente infondata,
la corte, anche di ufficio, ne dichiara con ordinanza
l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio,
a norma dell'articolo
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127 e, se accoglie la richiesta, detta i provvedimenti
necessari per riparare all'errore".
7. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 67
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della
legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente: " La
corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col
numero invariabile di tre votanti".
8. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico dei
magistrati e del personale amministrativo della procura
generale presso la corte di cassazione, in misura
proporzionale all'aumento dei collegi giudicanti derivante
dalla disposizione di cui al comma 7.
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