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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8462
DDL0465-0010
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Al comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura
  penale, dopo le parole: "ricorso per cassazione" sono inserite
  le seguenti: "per violazione di legge".
     2.  Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura
  penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i
 
                              Pag. 17
 
  motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere  b)  e
  c). ".
     3.  Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura
  penale è sostituito dal seguente:
     " 1.  La corte di cassazione esamina preliminarmente
  l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di
  inammissibilità, li dichiara inammissibili.  In caso contrario,
  il ricorso è rimesso al presidente della corte che provvede
  all'assegnazione secondo i criteri stabiliti all'inizio di
  ogni anno giudiziario in base alla predisposizione delle
  tabelle".
     4.  Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura
  penale è sostituito dal seguente:
     " 2.  Quando è stata richiesta la dichiarazione di
  inammissibilità del ricorso, la corte procede in camera di
  consiglio senza formalità.  Se non dichiara l'inammissibilità,
  la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza
  pubblica o, nei casi previsti al comma 1, in camera di
  consiglio".
     5.  Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura
  penale, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda
  personalmente" sono soppresse.
     6.  Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è
  inserito il seguente:
     "Art. 625- bis.  -  (Correzione degli errori
  materiali delle sentenze della corte di cassazione).  -
  1.  Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione
  contiene un errore materiale, la parte interessata può
  chiederne la correzione.
       2.  La richiesta si propone con ricorso presentato
  alla corte di cassazione.
       3.  Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi
  prevista al comma 1 ovvero risulta manifestamente infondata,
  la corte, anche di ufficio, ne dichiara con ordinanza
  l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio,
  a norma dell'articolo
 
                              Pag. 18
 
  127 e, se accoglie la richiesta, detta i provvedimenti
  necessari per riparare all'errore".
     7.  Il primo periodo del primo comma dell'articolo 67
  dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
  gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della
  legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente: " La
  corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col
  numero invariabile di tre votanti".
     8.  Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
  giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico dei
  magistrati e del personale amministrativo della procura
  generale presso la corte di cassazione, in misura
  proporzionale all'aumento dei collegi giudicanti derivante
  dalla disposizione di cui al comma 7.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=030 PAGFIN=0018 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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