Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8474
DDL0465-0022
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  L'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 20. -  (Comitato provinciale per l'ordine e la
  sicurezza pubblica).  -  1.  Presso la prefettura è
  istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
  pubblica.
       2.  Il Comitato è presieduto dal prefetto, nella sua
  qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza.
  Sono inoltre componenti del Comitato il questore, il
  comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
  della guardia di finanza.  Fanno altresì parte del Comitato il
  presidente della provincia e il sindaco del comune
  capoluogo.
       3.  Il prefetto, in relazione agli argomenti da
  trattare, può chiamare a partecipare alle riunioni del
  Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello
  Stato e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile
  provinciale delle Capitanerie di porto, nonché il comandante
  della polizia municipale del comune capoluogo, i sindaci e i
  comandanti della polizia municipale degli altri comuni della
  provincia, i responsabili delle altre amministrazioni
  pubbliche, i responsabili della polizia penitenziaria e i
  comandanti provinciali dei vigili del fuoco.  Il prefetto può
  chiamare inoltre a partecipare alle riunioni i comandanti dei
  reparti delle Forze armate interessati ai programmi di
  utilizzazione del personale militare in relazione a specifiche
  ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.
       4.  Il prefetto può invitare a partecipare alle
  riunioni del Comitato componenti dell'ordine giudiziario,
  d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore
  della Repubblica competente.
       5.  Il Comitato, fissate le aliquote di personale e
  delle risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione
  per l'ordine e la sicurezza pubblica, formula programmi,
 
                              Pag. 23
 
  riferiti alle diverse parti del territorio provinciale, in
  ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini e per
  l'attuazione dei servizi relativi".
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=005 PAGFIN=0023 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati