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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8475
DDL0465-0023
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna
  annualmente le direttive per la realizzazione, a livello
  provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati
  di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti
  uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei
  carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività
  d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la
  partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia
  municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di
  specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche
  l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori
  centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento,
  anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso
  pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei
  cittadini.
     2.  Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di
  cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
  sicurezza esercitano anche, con le modalità di cui
  all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
  i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione,
  riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita e di
  quelli concernenti armi o esplosivi, relativamente alle
  attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre
  disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno,
  con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della
  giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17,
  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
     3.  Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di
  prevenzione di cui al comma 2, il prefetto, per motivate
  esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere
  all'organo competente per il rilascio del provvedimento
 
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  autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di
  legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca
  del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività
  esercitata in assenza di questo.  Resta fermo quanto previsto
  dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=005 PAGFIN=0024 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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