| ...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A,
C6321A, C6336A, C6381A.
TESTIPDL
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| ...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A,
C6321A, C6336A, C6381A.
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| 1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al
fine di consentire che il personale delle Forze di polizia
venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici
programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle
province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di
contingenti di personale militare delle Forze armate, da
impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi
fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse
pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti
dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge
1^ aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è
chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza
armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei
mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di
personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna
provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel
rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I
programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le
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Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono
sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le
stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei
programmi.
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