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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8476
DDL0465-0024
Relazione Camera n. 465-A (DDL13-465-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A. TESTIPDL
...C465A, C2925A, C3410A, C5417A, C5666A, C5840A, C5925A, C5929A, C6321A, C6336A, C6381A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC465A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al
  fine di consentire che il personale delle Forze di polizia
  venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il
  Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
  Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
  dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici
  programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle
  province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di
  contingenti di personale militare delle Forze armate, da
  impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi
  fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse
  pubblico.  Detto personale è posto a disposizione dei prefetti
  dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge
  1^ aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge
  comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
  1934, n. 383, e successive modificazioni.
     2.  I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il
  Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è
  chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza
  armata interessata.  I programmi hanno la durata massima di sei
  mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di
  personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna
  provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel
  rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili.  I
  programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
  della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle
  Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro
  trenta giorni dalla data di trasmissione.  Nel caso in cui le
 
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  Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono
  sospesi o modificati per essere adeguati al parere.  Con le
  stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei
  programmi.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-465-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0465 TOTPAG=0026 TOTDOC=0027 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=007 PAGFIN=0025 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=046500A00 FASCIDC=13DDL0465 A SORTNAV=0046500A000 00000 ZZDDLC465A NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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