| Onorevoli Colleghi! - Il Corpo di polizia penitenziaria
è stato istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, che
ha altresì sancito lo scioglimento del Corpo degli agenti di
custodia e la soppressione del ruolo delle vigilatrici
penitenziarie.
Ai fini di una più agevole comprensione della portata
innovativa della proposta di legge in oggetto, si ritiene
opportuno tracciare un breve excursus storico delle
vicende che hanno interessato lo specifico settore preso in
esame.
Nell'Italia preunitaria la vigilanza degli istituti di
pena era affidata ad unità dei vari eserciti o agli apparati
di polizia in servizio nei vari Stati. Con il conseguimento
dell'unità politica e geografica del Paese, si giunse ad una
omogeneizzazione dei vari corpi di polizia ed all'istituzione
del Corpo degli agenti di custodia, con caratteristiche di
corpo civile ordinato militarmente (regio decreto 10 marzo
1871, n. 113). Tali caratteristiche ricevettero una notevole
accentuazione con il successivo regolamento 23 dicembre 1920,
n. 1921.
Con l'entrata in vigore, nel 1931, del codice Rocco e del
nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena,
si avvertì la necessità di informare i compiti istituzionali
del personale di custodia ai criteri introdotti dalla nuova
normativa. In tale ottica, fu approvato, con regio decreto 30
dicembre 1937, n. 2584, il regolamento del Corpo degli agenti
di custodia.
Intorno alla fine degli anni '30 si diffuse nel Corpo un
notevole malcontento per l'avvilente trattamento morale ed
economico, malcontento che si acuì al termine del conflitto
mondiale ed esplose in forme di aperte manifestazioni.
L'Amministrazione centrale, ritenendo che la disciplina
militare garantisse maggior affidamento per il servizio di
vigilanza e di custodia, si adoperò per la militarizzazione
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del Corpo. Tale obiettivo fu raggiunto a seguito
dell'emanazione del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
508, per effetto del quale il Corpo degli agenti di custodia
entrò a far parte delle Forze armate dello Stato e di quelle
in servizio di pubblica sicurezza. Lo stesso decreto,
all'articolo 21, istituiva il ruolo degli ufficiali, destinati
a provvedere all'istruzione militare ed alla disciplina degli
agenti di custodia.
La disciplina giuridica del Corpo degli agenti di custodia
fu dettata da un regolamento del 1936, più volte modificato,
e, con riguardo allo stato giuridico dei sottufficiali e dei
militari di truppa, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.
Agli ufficiali del Corpo non fu mai riconosciuto uno stato
giuridico; inoltre, la consistenza del loro organico fu sempre
limitata a poche decine di unità e l'Amministrazione centrale
non volle mai impiegarli in funzioni di comando dei reparti
operanti negli istituti di pena, per evitare situazioni di
conflittualità con il ruolo dei direttori penitenziari, da
sempre i "capi" dei reparti degli agenti di custodia.
Il Corpo dipendeva dalla direzione generale degli istituti
di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia
e, precisamente, dall'ufficio II della stessa, denominato
"Ufficio del personale militare di custodia". La direzione
dell'ufficio era affidata ad un magistrato ordinario con
qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello e con
l'attribuzione di funzioni di capo del personale militare di
custodia. Tale magistrato dipendeva, ovviamente, dal direttore
generale degli istituti di pena, la più alta autorità
gerarchica del Corpo.
Il comando del Corpo era costituito da un "reparto" del
predetto ufficio II, al quale era preposto, quale ufficiale
più elevato in grado, il colonnello comandante, cui erano
affidati, alle dirette dipendenze del magistrato direttore
dell'ufficio II, l'organizzazione ed il controllo
dell'istruzione della disciplina militare degli appartenenti
al Corpo.
Come è facile desumere, il Corpo era completamente gestito
da magistrati in sede centrale e da direttori in sede
periferica, tanto che agli ufficiali, deliberatamente tenuti
in numero ridottissimo, non era attribuita alcuna diretta
responsabilità di gestione e di comando.
Per assicurare un minimo di uniformità di indirizzo nella
preparazione, nell'addestramento e nella disciplina militare,
furono istituiti 16 comandi regionali con sede presso le case
circondariali più importanti di ogni regione. A ciascun
comando furono preposti uno o due ufficiali che avevano
stretti rapporti di collaborazione con gli ispettori
distrettuali e con i direttori dei centri di rieducazione per
i minorenni, sia pure dipendenti sotto il profilo gerarchico e
funzionale dall'ufficiale più elevato in grado in servizio
presso l'ufficio II della direzione generale. Negli istituti
di pena il personale militare di custodia, a prescindere
dall'entità del reparto, era affidato ad un maresciallo, il
quale dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dal direttore
dell'istituto. Quest'ultimo, agli effetti della legge penale,
era considerato comandante di reparto, qualità che conservava
anche nel settore amministrativo e disciplinare riguardante il
personale militare di custodia. Il maresciallo "comandante"
era, quindi, soltanto il sottufficiale più elevato in grado
con funzioni di "titolare del servizio di custodia" a lui
conferite dal direttore che solitamente lo sceglieva tra i più
"fedeli" sottufficiali in servizio nell'istituto. Spesso si
assisteva all'assurda situazione di istituti nei quali un
maresciallo ordinario svolgeva funzioni di titolare del
servizio di custodia mentre marescialli capi e marescialli
maggiori erano in sottordine al primo, con le conseguenti,
evidentissime ripercussioni negative che ne derivano sulla
disciplina e sull'andamento del servizio.
I compiti istituzionali del Corpo oscillavano tra due poli
estremi, in evidente antitesi fra di loro, così come fatto
rilevare da numerosi studiosi del settore. Tali compiti
spaziavano dal possibile impiego della forza fisica alla
possibilità del ricorso alla coercizione fisica, e,
addirittura, all'uso delle armi, fino alla collaborazione nel
trattamento rieducativo svolto dagli operatori penitenziari.
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Il legislatore tentò di porre rimedio all'accennata antitesi
tra i due compiti istituzionali ponendoli in connessione
funzionale tra di loro, nonostante il nuovo ordinamento
penitenziario avesse abolito l'accentuazione del regime di
austerità sul quale insisteva la vecchia normativa.
Verso la fine degli anni settanta iniziò a diffondersi tra
gli appartenenti al Corpo un rinnovato malcontento dovuto ad
una serie di cause: turni di lavoro stressanti e lunghissimi
(10-12 ore al giorno); pessimo trattamento economico; mancata
retribuzione delle ore di straordinario; una serie lunghissima
di abusi e di soprusi dei quali il personale era fatto oggetto
da parte di altre categorie del settore penitenziario. Il
malcontento si trasformò presto in aperte manifestazioni di
protesta finalizzate ad ottenere la smilitarizzazione e a
favorire una organizzazione più efficiente che consentisse al
Corpo di assolvere ai compiti istituzionali con criteri di
organicità funzionale propri di un corpo di polizia.
Nel decennio compreso tra il 1980 e il 1990 furono
numerose le proposte di legge presentate da diverse forze
politiche in merito all'auspicata riforma, ma fu soltanto nel
1990 che si riuscì ad aggregare una maggioranza parlamentare
intorno ad una proposta di legge che doveva risultare, in
seguito, la meno funzionale ed organica ai fini del
soddisfacimento delle esigenze di modernizzazione della
struttura.
La legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante norme
sull'"Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria", ha
consentito, in primis, la smilitarizzazione del corpo
degli agenti di custodia, così come era avvenuto per il corpo
delle guardie di pubblica sicurezza in seguito
all'approvazione della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
L'articolo 19 della legge n. 395 del 1990 dispone inoltre che
gli appartenenti al Corpo possano esercitare diritti politici,
civili e sindacali, ma fa divieto agli stessi di assumere,
nell'esercizio delle proprie funzioni, comportamenti che ne
compromettano l'assoluta imparzialità.
Una delle conseguenze della smilitarizzazione è stata
rappresentata dalla rimozione degli ostacoli che impedivano
alle donne l'accesso alle varie qualifiche ordinamentali del
Corpo. Le donne, pertanto, accedono a tutte le qualifiche, con
parità di diritti e di doveri, con l'unica limitazione
costituita dall'assegnazione alle sezioni nelle quali deve
essere presente personale dello stesso sesso dei detenuti colà
ristretti.
La nuova organizzazione prevista dalla legge di riforma
istitutiva della polizia penitenziaria si è ispirata al
modello base della riforma della Polizia di Stato nell'operare
una equiparazione tra i due corpi civili e nel disporre un
identico trattamento economico ed una stessa attribuzione di
qualifiche, fino al grado di ispettore capo.
I compiti istituzionali del Corpo sono definiti
dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990; oltre a quelli
già propri del disciolto corpo degli agenti di custodia, alla
polizia penitenziaria sono stati attribuiti anche compiti
relativi al servizio di traduzione e di piantonamento dei
detenuti e degli internati.
Particolare rilievo riveste la previsione della
partecipazione del personale del Corpo alle attività di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti. Tale
previsione è in sintonia con l'antica rivendicazione degli
appartenenti al Corpo di non essere considerati soltanto
"custodi" ma di poter essere anch'essi protagonisti del
"trattamento", essendo il personale del Corpo l'unica figura
di operatore penitenziario che lavora per 24 ore al giorno a
contatto con i detenuti e che, quindi, meglio di chiunque
altro è in grado di conoscere la personalità e il carattere di
ciascun ristretto. In verità, quasi come se la prevista
partecipazione alle attività di "trattamento" fosse stata una
mera forzatura introdotta dalla legge, essa ha trovato
attuazione in pochissimi istituti.
Tra gli aspetti più problematici riferibili all'attuazione
della legge di riforma del 1990 va segnalata la mancata
previsione di ruoli direttivi e dirigenziali, dalla quale è
derivata una struttura particolare che non trova analogie ed
identità in altri organismi di polizia italiani od europei. La
mancata previsione dei quadri dirigenziali ha determinato una
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situazione per effetto della quale presso il dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria non esiste alcun ufficio
centrale a cui siano demandati l'organizzazione, il
coordinamento, l'addestramento e l'equipaggiamento, con
riferimento a tutto ciò che è necessario per mettere il Corpo
nelle condizioni più adeguate per assolvere ai propri compiti
istituzionali. In sostanza, a differenza di quanto
riscontrabile con riferimento agli altri corpi, per la polizia
penitenziaria non esiste a livello centrale alcuna struttura
operativa di coordinamento, tanto che la frammentazione delle
competenze tra i diversi uffici sta provocando notevoli disagi
operativi.
L'addestramento e la formazione del personale della
polizia penitenziaria sono effettuati nelle scuole
dell'Amministrazione penitenziaria dirette da personale
civile, tra l'altro inconsistente sotto il profilo numerico e
della specifica preparazione. Tutti gli strumenti tecnici di
sostegno logistico, nonché l'armamento, il vestiario ed il
casermaggio sono scelti, acquistati e collaudati da personale
non appartenente al Corpo, che spesso non conosce nemmeno la
destinazione d'uso dei materiali medesimi.
A livello periferico le competenze centrali a livello di
personale (addestramento, aggiornamento professionale ed
impiego operativo) sono state affidate dal legislatore ai
provveditori regionali. Tali organismi avrebbero dovuto
agevolare un processo funzionale ed organico di decentramento
amministrativo, purtroppo parzialmente naufragato soprattutto
avendo riguardo al coordinamento dei reparti di Polizia
penitenziaria operanti nei diversi istituti.
Le competenze attribuite al Corpo sono state suddivise tra
le varie aree a seguito dell'emanazione dei decreti delegati
del 30 ottobre 1992, contenenti previsioni a dir poco
discutibili. Tanto per citare un esempio, si stabilisce che in
materia di armamento sia competente l'area
amministrativo-contabile, che risulta costituita da personale
non appartenente alla Polizia penitenziaria e privo di
competenze specifiche.
Negli istituti di pena i reparti di polizia penitenziaria
sono coordinati, nell'espletamento del servizio, da ispettori
del Corpo i quali, alla stessa guisa dei marescialli degli
agenti di custodia, non hanno un'autonomia corrispondente al
livello funzionale di appartenenza e sono subordinati
gerarchicamente e funzionalmente al direttore dell'istituto.
In definitiva, sotto il profilo dell'impiego operativo nulla è
mutato rispetto alla precedente organizzazione, tanto che
l'assenso del direttore è necessario anche per le decisioni di
minore importanza riguardanti l'impiego del personale
appartenente al Corpo.
La stessa gestione della materia disciplinare, risente
della mancanza di quadri direttivi e le sanzioni continuano ad
essere irrogate da personale direttivo non appartenente ai
ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
Come si può evincere dal quadro testé prospettato, la
legge n. 395 del 1990, più che riformare il Corpo introducendo
moduli organizzativi idonei a superare le contraddizioni
esistenti, è sembrata invece rappresentare uno strumento utile
ad alcune categorie di operatori per il raggiungimento di
obiettivi di carriera sicuramente legittimi ma che comunque
poco avrebbero avuto a che vedere con una normativa che fosse
stata effettivamente indirizzata alla ristrutturazione di un
organismo di polizia di Stato.
Di qui la necessità di por mano ad una organica revisione
della normativa vigente in materia, completando il processo di
ristrutturazione degli organismi di gestione e di comando del
Corpo di polizia penitenziaria con l'obiettivo
dell'istituzione di quadri direttivi e dirigenziali. Si
tratta, del resto, di un'esigenza avvertita anche dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative, che si stanno
adoperando per sensibilizzare le forze politiche più attente
ai problemi del settore, nella prospettiva di giungere ad una
tempestiva ed organica revisione della legge di riforma del
1990.
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