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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8482
DDL0466-0003
Progetto di legge Camera n. 466 - testo presentato - (DDL13-466)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C466. TESTIPDL
...C466.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC466 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Sono istituiti il ruolo dei funzionari direttivi ed il
  ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria,
  secondo le dotazioni organiche e con le modalità previste
  della presente legge.
     2.  Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre
  1990, n. 395 è sostituito dal seguente:
       " 3.  Il personale del Corpo di polizia
  penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine
  gerarchico:
         a)  dirigenti di polizia penitenziaria;
         b)  ruolo di funzionari direttivi;
         c)  ruolo degli ispettori;
         d)  ruolo dei sovrintendenti;
         e)  ruolo degli agenti e degli assistenti".
     3.  L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è
  sostituto dal seguente:
       "Art.  9 -  (Doveri di subordinazione) -   1.
  Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno
  doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
         a)  del Ministro di grazia e giustizia;
         b)  dei sottosegretari di Stato per la grazia e la
  giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
  attribuzioni in materia penitenziaria;
         c)  del direttore generale dell'Amministrazione
  penitenziaria capo della polizia penitenziaria;
         d)  dei superiori gerarchici".
     4.  I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia
  penitenziaria, presso il Dipartimento dell'amministrazione
  penitenziaria, presso i provveditorati regionali
  dell'amministrazione penitenziaria e presso gli istituti
 
                               Pag. 6
 
  penitenziari per adulti in base alla qualifica posseduta
  esercitano i poteri di direzione, di organizzazione e di
  coordinamento relativi ai compiti istituzionali di cui
  all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché di
  direzione dei centri di reclutamento, delle scuole ed istituti
  di istruzione, dei magazzini per il vestiario, per l'armamento
  e per il casermaggio di cui all'articolo 3, comma 1, della
  legge 15 dicembre 1990, n. 395, con l'autonomia corrispondente
  al profilo professionale posseduto.
     5.  I funzionari direttivi ed i dirigenti di polizia
  penitenziaria assumono le qualifiche di ufficiale di polizia
  giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-466 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0466 TOTPAG=0012 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=046600 00 FASCIDC=13DDL0466 SORTNAV=0046600 000 00000 ZZDDLC466 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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