| 1. Ai funzionari direttivi e ai dirigenti di polizia
penitenziaria si applicano le norme di avanzamento, per il
trattamento economico, per il collocamento a riposo e per il
trattamento di quescienza del personale delle corrispondenti
qualifiche della polizia di Stato, con riferimento
all'anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ai funzionari direttivi ed ai dirigenti di polizia
penitenziaria si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le
norme penali previste per i ruoli e per le qualifiche
corrispondenti degli appartenenti alla polizia di Stato.
3. Ai dirigenti di polizia penitenziaria si applicano le
disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 445.
4. I funzionari direttivi e i dirigenti della polizia
penitenziaria, in servizio presso i provveditorati regionali,
sono preposti ai servizi ispettoriali, alla direzione e al
coordinamento di tutte le attività istituzionali della polizia
penitenziaria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo che preveda, ad integrazione ed a parziale
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sostituzione di quanto previsto dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, che i funzionari del ruolo direttivo
della polizia penitenziaria ed i dirigenti della polizia
penitenziaria sostituiscano i funzionari ed i dirigenti
dell'amministrazione penitenziaria quali organi competenti
per la contestazione delle infrazioni, per lo svolgimento
delle inchieste disciplinari, per l'inflizione delle sanzioni
della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione.
6. Per le sanzioni disciplinari da applicare nei confronti
dei dirigenti della polizia penitenziaria si applica il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni.
7. Per la disciplina transitoria dei provvedimenti in
corso si applicano le disposizioni vigenti.
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