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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8486
DDL0466-0007
Progetto di legge Camera n. 466 - testo presentato - (DDL13-466)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C466. TESTIPDL
...C466.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC466 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più
  decreti legislativi riguardanti:
         a)  la previsione che il 30 per cento dei posti
  disponibili nelle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettere  a), b), c), d)  ed  e)  sia riservato ai
  direttori ed ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria
  di pari qualifica o in possesso delle prescritte anzianità di
  servizio, che ne facciano richiesta;
         b)  la previsione che il 30 per cento dei posti
  disponibili nelle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettere  a), b), c), d)  ed  e)  sia riservata agli
  ufficiali del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25
  della legge 15 dicembre 1990, n. 395 di grado equiparato,
  compreso il grado di sottotenente, o in possesso delle
  prescritte anzianità di servizio, che ne facciano
  richiesta;
         c)  la previsione che il 40 per cento dei posti
  disponibili nella qualifica di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  a)  sia riservato agli ispettori capo ed agli
  ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in
  possesso del diploma di scuola media superiore che ne facciano
  richiesta, previo superamento di apposito concorso interno e
  successivo corso di perfezionamento di durata non inferiore a
  sei mesi;
         d)  la previsione che gli inquadramenti di cui alle
  lettere  a)  e  b)  del presente comma abbia luogo in
 
                              Pag. 10
 
  base ad apposite graduatorie che a parità di requisiti tengano
  conto dell'anzianità di servizio complessiva, nella qualifica
  o nel grado e delle categorie di titoli di servizio ammessi a
  valutazione;
         e)  la previsione che l'inquadramento di cui alla
  lettera  c)  del presente comma abbia luogo tenuto conto
  del titolo di studio, dell'anzianità di servizio complessiva e
  nella qualifica, delle categorie di titoli di servizio ammessi
  a valutazione;
         f)  la previsione che al personale di cui alle
  lettere  a)  e  b)  del presente comma nonché agli
  ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria, a
  parità di qualifica o grado posseduti alla data di entrata in
  vigore della presente legge con le qualifiche previste nei
  ruoli dei direttori e dei dirigenti di polizia penitenziaria,
  purché la successiva permanenza nel ruolo non sia inferiore a
  tre anni, è attribuito sia ai fini dell'avanzamento in
  carriera, sia ai fini della liquidazione della pensione e
  dell'indennità di buonuscita un aumento di servizio di due
  anni;
         g)  la previsione che il personale inquadrato ai
  sensi delle lettere  a)  e  b)  del presente comma,
  per le qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
  a), b)  e  c),  sia ammesso a frequentare un apposito
  corso di aggiornamento, di durata non inferiore a quattro
  mesi, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari di cui
  all'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
         h)  la disciplina dello stato giuridico del
  personale ed in particolare del comando presso altre
  amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a
  disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi
  e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle
  specifiche esigenze di sicurezza e che tengano presenti le
  disposizioni vigenti per il personale del Corpo di polizia
  penitenziaria e per il personale delle equivalenti qualifiche
  e profili della Polizia di Stato;
         i)  la previsione che per la copertura del 20 per
  cento dei posti disponibili e in eventuale aumento dei posti
 
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  vacanti successivi agli inquadramenti, nella qualifica di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  a)   si provveda
  mediante concorso pubblico, consistente in quattro prove
  scritte di diritto e procedura penale, di diritto
  costituzionale, di diritto amministrativo e di diritto
  penitenziario e in un colloquio vertente, oltre che sulle
  materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul
  diritto del lavoro, sulla contabilità di Stato con particolare
  riferimento alla contabilità penitenziaria, e sul diritto
  sindacale.  Al concorso possono partecipare i cittadini
  italiani di ambo i sessi in possesso dei requisiti di cui
  all'articolo 55 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
  successive modificazioni.
     2.  I vincitori dei concorsi pubblici per la nomina a vice
  direttore di polizia penitenziaria frequentano presso
  l'Istituto superiore di studi penitenziari un corso di
  formazione iniziale di durata non inferiore a nove mesi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-466 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0466 TOTPAG=0012 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=012 PAGFIN=0011 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=046600 00 FASCIDC=13DDL0466 SORTNAV=0046600 000 00000 ZZDDLC466 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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