| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi riguardanti:
a) la previsione che il 30 per cento dei posti
disponibili nelle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) sia riservato ai
direttori ed ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria
di pari qualifica o in possesso delle prescritte anzianità di
servizio, che ne facciano richiesta;
b) la previsione che il 30 per cento dei posti
disponibili nelle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) sia riservata agli
ufficiali del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 di grado equiparato,
compreso il grado di sottotenente, o in possesso delle
prescritte anzianità di servizio, che ne facciano
richiesta;
c) la previsione che il 40 per cento dei posti
disponibili nella qualifica di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a) sia riservato agli ispettori capo ed agli
ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in
possesso del diploma di scuola media superiore che ne facciano
richiesta, previo superamento di apposito concorso interno e
successivo corso di perfezionamento di durata non inferiore a
sei mesi;
d) la previsione che gli inquadramenti di cui alle
lettere a) e b) del presente comma abbia luogo in
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base ad apposite graduatorie che a parità di requisiti tengano
conto dell'anzianità di servizio complessiva, nella qualifica
o nel grado e delle categorie di titoli di servizio ammessi a
valutazione;
e) la previsione che l'inquadramento di cui alla
lettera c) del presente comma abbia luogo tenuto conto
del titolo di studio, dell'anzianità di servizio complessiva e
nella qualifica, delle categorie di titoli di servizio ammessi
a valutazione;
f) la previsione che al personale di cui alle
lettere a) e b) del presente comma nonché agli
ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria, a
parità di qualifica o grado posseduti alla data di entrata in
vigore della presente legge con le qualifiche previste nei
ruoli dei direttori e dei dirigenti di polizia penitenziaria,
purché la successiva permanenza nel ruolo non sia inferiore a
tre anni, è attribuito sia ai fini dell'avanzamento in
carriera, sia ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita un aumento di servizio di due
anni;
g) la previsione che il personale inquadrato ai
sensi delle lettere a) e b) del presente comma,
per le qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c), sia ammesso a frequentare un apposito
corso di aggiornamento, di durata non inferiore a quattro
mesi, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari di cui
all'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
h) la disciplina dello stato giuridico del
personale ed in particolare del comando presso altre
amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a
disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi
e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle
specifiche esigenze di sicurezza e che tengano presenti le
disposizioni vigenti per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e per il personale delle equivalenti qualifiche
e profili della Polizia di Stato;
i) la previsione che per la copertura del 20 per
cento dei posti disponibili e in eventuale aumento dei posti
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vacanti successivi agli inquadramenti, nella qualifica di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) si provveda
mediante concorso pubblico, consistente in quattro prove
scritte di diritto e procedura penale, di diritto
costituzionale, di diritto amministrativo e di diritto
penitenziario e in un colloquio vertente, oltre che sulle
materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul
diritto del lavoro, sulla contabilità di Stato con particolare
riferimento alla contabilità penitenziaria, e sul diritto
sindacale. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani di ambo i sessi in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 55 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
2. I vincitori dei concorsi pubblici per la nomina a vice
direttore di polizia penitenziaria frequentano presso
l'Istituto superiore di studi penitenziari un corso di
formazione iniziale di durata non inferiore a nove mesi.
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