| 1. Gli effetti giuridici ed economici derivanti
dall'applicazione della presente legge decorrono dalla data
della sua entrata in vigore.
2. Sono fatti salvi, ai fini degli inquadramenti e degli
avanzamenti, le procedure e gli effetti già in corso per le
qualifiche funzionali e di polizia penitenziaria e per i gradi
degli ufficiali di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre
1990, n. 395.
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