| 1. Nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria è istituita la Direzione centrale del personale
del Corpo di polizia penitenziaria a cui sono demandati
l'organizzazione, il coordinamento operativo e amministrativo,
la formazione del personale, nonché la gestione delle risorse
organiche e dei mezzi materiali e strumentali della polizia
penitenziaria.
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2. A capo della Direzione centrale dei servizi della
polizia penitenziaria è preposto un dirigente generale del
Corpo di polizia penitenziaria, nominato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore
generale del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno determinate le funzioni e le
competenze dell'ufficio centrale di cui al comma 1, secondo un
modello che assicuri omogeneità di attribuzioni adeguata alla
specifica area di intervento e autonomia organizzativa
rispetto agli organi centrali dell'amministrazione
penitenziaria, in base a quanto stabilito dall'articolo 30,
comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
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