| Onorevoli Colleghi! - Il tema delle incompatibilità di
funzioni dei magistrati riveste una particolare delicatezza.
In base al secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, per i magistrati ordinari, oltre al divieto di assumere
"pubblici o privati impieghi od uffici", ad eccezione di
cariche parlamentari e di amministratore (non remunerato) di
istituzioni pubbliche di beneficienza, e di "esercitare
industrie o commerci, né qualsiasi libera professione", è
sancito anche il divieto di accettare incarichi di qualsiasi
specie e di assumere le funzioni di arbitro senza
l'autorizzazione del CSM.
Nel tempo si è andata definendo una legislazione speciale
che ha disposto l'utilizzazione sempre più frequente di
incarichi extragiudiziali per i magistrati ordinari e,
soprattutto, per i magistrati amministrativi e contabili.
Oltre a questo, va considerato il caso di incarichi non
previsti da norme di legge, ma autorizzati dagli organi di
autogoverno delle magistrature
La proposta di legge in oggetto si propone di innovare
profondamente il settore, attribuendo innanzitutto alla legge
e al Parlamento il compito di disciplinare lo status dei
magistrati. Obiettivo fondamentale di tale proposta, che
reitera un'analoga iniziativa promossa nel corso della XII
legislatura dai rappresentanti del gruppo di Alleanza
Nazionale in Commissione giustizia della Camera, è quello di
salvaguardare i fondamentali principi costituzionali
dell'autonomia ed indipendenza dei giudici, limitando la
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possibilità di svolgere incarichi extragiudiziali. Tale
esigenza, del resto, è in linea con quanto affermato a più
riprese dal Consiglio superiore della magistratura che, con
diversi atti (si ricordano, in particolare, le circolari del
20 maggio 1977, n. 2464, e dell'8 ottobre 1986, n. 9060, la
delibera del 10 aprile 1991, la risoluzione del 28 novembre
1990, le risoluzioni del 10 febbraio 1994 e del 16 novembre
dello stesso anno), ha sollecitato l'esigenza di riformare gli
incarichi extragiudiziali al fine di non compromettere
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. In particolare,
per quanto concerne le funzioni di arbitrato, il CSM ha
affermato che la prassi affermatasi è in grave contrasto con
il principio dell'assoluta prevalenza dell'impegno del giudice
per l'assolvimento delle funzioni di istituto ed ha invitato
il Governo ad assumere le opportune iniziative legislative per
la soppressione dell'obbligo della partecipazione a collegi
arbitrali da parte di magistrati ordinari.
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