| (Divieto di incarichi extragiudiziari).
1. Al fine di attuare i principi di autonomia e di
indipendenza della magistratura di cui all'articolo 104 della
Costituzione, e di consentire l'effettività dell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali, è fatto divieto ai magistrati
ordinari, militari, amministrativi e contabili di assumere
incarichi di qualsiasi natura.
2. I magistrati, in particolare, fatta salva la normativa
in tema di incompatibilità funzionale, non possono:
a) essere componenti di commissioni di collaudo di
opere e lavori pubblici;
b) espletare incarichi di arbitrato, anche nei
casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato, un'azienda
o un ente pubblico, ovvero una società partecipata da un ente
pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale
per le opere di competenza del Ministero dei lavori
pubblici;
c) assumere incarichi, anche se previsti dalla
legge o da regolamenti, o e autorizzati dal Consiglio
superiore della magistratura o dagli organi di autogoverno
delle magistrature speciali;
d) di partecipare a commissioni, comitati, uffici
od organismi della pubblica amministrazione comunque
denominati aventi funzioni consultive, amministrative,
contenziose, di vigilanza sull'esecuzione di programmi,
interventi o finanziamenti o di altra natura.
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