| (Svolgimento di funzioni amministrative).
1. Ferme restando le funzioni di carattere ammininstrativo
loro attribuite per la
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direzione degli uffici giudiziari, i
magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili non
possono esercitare funzioni amministrative, salvo quanto
disposto dal presente articolo.
2. E consentito l'esercizio di funzioni amministrative in
qualità di:
a) addetto al segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
b) addetto agli uffici legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
c) addetto alla Corte costituzionale;
d) addetto agli uffici delle autorità
amministrative indipendenti;
e) componente di organismi internazionali o
comunitari;
f) componente degli uffici del consiglio superiore
della magistratura;
g) addetto ad organismi internazionali per lo
svolgimento di attività connesse all'esercizio della
giurisdizione o alle competenze del Ministero di grazia e
giustizia;
h) componente di organismi di controllo sueli atti
amministrativi delle regioni e degli enti locali.
3. L'elenco delle funzioni di cui al comma 2 ha carattere
di tassatività.
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