| (Destinazione dei trattamenti economici
derivanti dallo svolgimento di funzioni
amministrative).
1. Qualora le somme spettanti ai magistrati a titolo di
retribuzione o compenso o indennità per lo svolgimento di
funzioni amministrative superino il quinto dello stipendio
annuo in godimento, gli enti eroganti sono tenuti a versare
tali somme in un apposito conto entrate costituito presso il
Ministero del tesoro, dandone contestualmente comunicazione
all'interessato.
2. Il Ministero del tesoro versa al magistrato, effettuate
le ritenute di legge, la parte non eccedente il quinto dello
stipendio in godimento; il residuo è versato in un fondo, da
istituirsi con regolamento del Ministro del tesoro, destinato
ad interventi di sostegno dell'occupazione.
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