| (Svolgimento di funzioni amministrative presso il
Ministero di grazia e giustizia).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i magistrati non
possono svolgere funzioni
Pag. 6
amministrative nell'ambito del
Ministero di grazia e giustizia.
2. I posti vacanti sono ricoperti facendo ricorso alle
procedure di mobilità previste dalla vigente normativa in
materia di pubblico impiego, con preferenza per il personale
del ruolo dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia.
3. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i magistrati in servizio presso il
Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di
cui all'articolo 2, sono ricollocati nel ruolo di provenienza
e destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano
assegnati prima del collocamento fuori ruolo.
| |