| (Partecipazione a commissioni di concorso).
1. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e
contabili non possono far parte di commissioni giudicatrici
d'esame e di concorso.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 è consentita la
partecipazione alle commissioni di concorso per il
reclutamento e la progressione di carriera delle seguenti
categorie:
a) magistratura ordinaria, militare,
amministrativa e contabile;
b) avvocati e procuratori dello Stato;
c) personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
d) avvocati e procuratori legali;
e) notai.
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