| (Abrogazione di norme e norme finali).
1. Sono abrogati: gli articoli 196, 197, 198, 199 e 210
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
gennaio 1941. n. 12; l'articolo 15 della legge 24 marzo 1958,
n. 195; l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano altresì di avere applicazione il
regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati
amministrativi, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418; il regolamento recante
norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e
procuratori dello Stato, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1993. n. 584.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che
prevedono la partecipazione dei magistrati a commissioni di
concorso.
3. Sono abrogate, con riferimento alla sola partecipazione
dei magistrati, tutte le disposizioni di legge o regolamentari
che prevedono la partecipazione di magistrati ordinari,
militari, amministrativi o contabili allo svolgimento di
funzioni che non siano quelle consentite a norma dell'articolo
2.
4. Sino all'approvazione di una legge che disciplini
organicamente la materia dell'attività di consulenza,
vigilanza e ausilio dello Stato nell'espletamento delle
funzioni amministrative i magistrati sono sostituiti, negli
Pag. 8
organismi previsti da leggi vigenti, da dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, che operano nell'esercizio delle
funzioni istituzionali e senza alcun onere aggiuntivo per lo
Stato.
5. Agli effetti della presente legge i magistrati del
Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi
e i magistrati della Corte dei conti sono considerati
magistrati contabili.
| |