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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8499
DDL0467-0011
Progetto di legge Camera n. 467 - testo presentato - (DDL13-467)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C467. TESTIPDL
...C467.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC467 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Abrogazione di norme e norme finali). 
     1.  Sono abrogati: gli articoli 196, 197, 198, 199 e 210
  dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
  gennaio 1941. n. 12; l'articolo 15 della legge 24 marzo 1958,
  n. 195; l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29; dalla data di entrata in vigore della
  presente legge cessano altresì di avere applicazione il
  regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati
  amministrativi, emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418; il regolamento recante
  norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e
  procuratori dello Stato, emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 31 dicembre 1993. n. 584.
     2.  Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che
  prevedono la partecipazione dei magistrati a commissioni di
  concorso.
     3.  Sono abrogate, con riferimento alla sola partecipazione
  dei magistrati, tutte le disposizioni di legge o regolamentari
  che prevedono la partecipazione di magistrati ordinari,
  militari, amministrativi o contabili allo svolgimento di
  funzioni che non siano quelle consentite a norma dell'articolo
  2.
     4.  Sino all'approvazione di una legge che disciplini
  organicamente la materia dell'attività di consulenza,
  vigilanza e ausilio dello Stato nell'espletamento delle
  funzioni amministrative i magistrati sono sostituiti, negli
 
                               Pag. 8
 
  organismi previsti da leggi vigenti, da dirigenti delle
  pubbliche amministrazioni, che operano nell'esercizio delle
  funzioni istituzionali e senza alcun onere aggiuntivo per lo
  Stato.
     5.  Agli effetti della presente legge i magistrati del
  Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi
  e i magistrati della Corte dei conti sono considerati
  magistrati contabili.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-467 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0467 TOTPAG=0008 TOTDOC=0011 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=010 PAGFIN=0008 RIGFIN=009 UPAG=SI PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=046700 00 FASCIDC=13DDL0467 SORTNAV=0046700 000 00000 ZZDDLC467 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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