| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali
provvede, con proprio decreto, all'attivazione della
soprintendenza di cui all'articolo 1, assegnando ad essa il
personale e le strutture necessarie al suo funzionamento.
2. La copertura delle spese di gestione della
soprintendenza archeologica del Sannio è disposta mediante
pari riduzione delle dotazioni relative alla soprintendenza di
Salerno.
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