| 1. Ai fini di disciplinare il gioco d'azzardo e di
contrastare il fenomeno del gioco non autorizzato, nonché di
garantire al settore turistico italiano, in particolare a
quello meridionale, condizioni analoghe a quelle esistenti in
altri Paesi membri dell'Unione europea, è autorizzata, in
deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di
Benevento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta regionale della Campania,
su richiesta del sindaco del comune di Benevento, previa
deliberazione del consiglio comunale. L'autorizzazione ha la
durata massima di quindici anni e può essere rinnovata per
successivi periodi di cinque anni.
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