| 1. Il presidente della giunta regionale della Campania
promulga, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento per la disciplina
e l'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
a) disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco.
L'accesso alla casa da gioco è vietato ai minori di anni
diciotto, agli impiegati dello Stato, della regione, degli
enti pubblici ed ai militari che espletano la loro attività di
servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi ammessi; nella
casa da gioco è comunque ammesso il gioco con
slot-machine;
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c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari ed opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti.
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