| 1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di cui
all'articolo 1 spetta al comune di Benevento.
2. Il comune di Benevento può gestire direttamente
l'esercizio, attraverso adeguate forme societarie, oppure
cederlo a terzi in regime di concessione.
3. Ai fini dell'individuazione della società
concessionaria, il comune, sentita la regione Campania,
predispone un capitolato generale contenente le modalità per
la gara pubblica, nel quale sono indicati:
a) le garanzie che il comune chiede al
concessionario;
b) i requisiti morali e professionali richiesti al
concessionario ed al personale addetto;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario;
d) le disposizioni per il regolare versamento al
comune degli importi stabiliti per la concessione e le
relative forme di controllo;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza
alcun obbligo al risarcimento del danno, qualora in capo al
concessionario vengano meno le qualità ed i presupposti
necessari per mantenere la concessione, ovvero siano violate
le condizioni espressamente previste;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a
garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono.
| |