| 1. I proventi della casa da gioco, al netto della quota
spettante al gestore, sono così ripartiti:
a) il 50 per cento al comune di Benevento, il
quale li ascrive nel proprio bilancio, con vincolo di
destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo
sociale, privilegiando le iniziative umanitarie e quelle
idonee a favorire l'incremento dell'occupazione;
b) il 30 per cento alla provincia di Benevento,
con vincolo a destinare l'importo alla promozione turistica
del proprio territorio;
c) il 20 per cento alla regione Campania, con lo
stesso vincolo di cui alla lettera b).
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Benevento
ogni anno entro trenta giorni dall'esecutività del
bilancio.
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