| 1. Il presidente della giunta regionale della Campania, in
caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 4,
nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della
morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio
della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.
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