| 1. Alla casa da gioco di Benevento si applica la
disposizione di cui al n. 29 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
2. Alla gestione economica della casa da gioco di
Benevento si applicano le norme vigenti per gli istituti di
credito al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di
valori di provenienza illecita di cui al decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, ed alla legge 17 febbraio 1992,
n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari.
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