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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


852
DDL0061-0002
Progetto di legge Camera n. 61 - testo presentato - (DDL13-61)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C61. TESTIPDL
...C61.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC61 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'anzianità non è una malattia; è
  una fase che ha le sue risorse, le sue responsabilità, i suoi
  doni.  L'età biologica infatti non sempre corrisponde all'età
  anagrafica.
     Certi soggetti anziani posseggono l'arte di mantenersi
  giovani, perché ancora creativi, desiderosi di apprendere e di
  prodigarsi per il prossimo.
     Per vivere bene la senescenza l'individuo deve passare da
  un lavoro continuativo e obbligante ad uno saltuario e libero,
  conforme alle sue attitudini.
     Deve cioè trovare qualche compito che appaghi il desiderio
  dell'occupazione e la tonificazione del piacere per quello che
  fa e per sentirsi ancora utile.
     Nel duemila, stando alle previsioni dell'UNESCO, gli
  anziani saranno circa seicento milioni: un mondo di enormi
  potenzialità, che non può andare perduto per le altre
  generazioni.
     Ad ognuno di noi spetta il compito di indicare vie e
  soluzioni per sfruttare saggezza e profondità d'intuizione,
  proprie della anzianità; compete agli anziani avere coscienza
  della loro condizione e reperire le strade da percorrere per
  giovare al prossimo.
     Gli uomini sono oggi sempre più interdipendenti: gli uni
  hanno bisogno degli altri, cosicché tutti sono tenuti ad
  aiutarsi a vicenda.  E' questa una mentalità nuova in cui gli
  anziani devono essere pronti a rispondere alle varie
  stimolazioni.
     Nelle precedenti legislature sono stati svolti
  interessanti convegni e ricerche ma al lavoro parlamentare non
  è stato accompagnato il varo di norme volte a modificare
  efficacemente la condizione degli anziani nel nostro Paese.
     E' quindi fondamentale in questo momento che allo studio
  seguano efficaci interventi sul piano legislativo.
 
                               Pag. 2
 
     La presente proposta di legge intende rivalutare il ruolo
  della persona anziana nell'attuale contesto politico e
  culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il
  benessere psicofisico e sociale proprio della sua età e del
  suo stato.
     Al fine di perseguire tali obiettivi le amministrazioni
  locali, secondo l'articolo 1 di questa proposta di legge,
  possono impiegare le persone anziane in attività lavorative di
  utilità sociale, culturale, sportiva, ricreativa e utilizzarle
  presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed
  associazioni senza scopo di lucro.
     L'incarico di svolgere le attività sopra citate avviene,
  in base all'articolo 2, attraverso un contratto di diritto
  privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di
  collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la
  compatibilità di queste attività lavorative con le condizioni
  di salute, le esperienze di vita, di lavoro e, non in ultimo,
  le attitudini della persona anziana.
     L'articolo 3 dispone che i compensi, derivanti dal lavoro
  socialmente utile svolto dalle persone anziane, debbano essere
  corrisposti in modo forfettario e consistere in servizi
  totalmente gratuiti come buoni pasto, trasporti pubblici,
  palestre, ingressi a manifestazioni e spettacoli.
     L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo;
  in tal modo si permette agli enti locali di individuare quali
  tra questi servizi offrire a titolo di compenso secondo le
  proprie possibilità.
     I compensi così corrisposti non concorrono alla
  determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni
  previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie.
     Le amministrazioni locali, che impiegano soggetti anziani,
  sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi di
  infortunio nonché di responsabilità civile nei confronti dei
  terzi a causa dell'attività svolta.
     L'articolo 5 stabilisce che sono considerati lavori
  socialmente utili quelli che hanno finalità di carattere
  sociale, civile e culturale.
     L'ente locale provvederà al finanziamento delle attività,
  che verranno affidate dallo stesso alle persone anziane, con
  le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio
  senza alcun aggravio per l'erario.
     L'articolo 7 dispone l'obbligo per i comuni di organizzare
  a cadenza annuale una conferenza volta a valutare le
  iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per
  l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli
  circoscrizionali.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-61 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0061 TOTPAG=0005 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=006100 00 FASCIDC=13DDL0061 SORTNAV=0006100 000 00000 ZZDDLC61 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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