| Onorevoli Colleghi! - L'anzianità non è una malattia; è
una fase che ha le sue risorse, le sue responsabilità, i suoi
doni. L'età biologica infatti non sempre corrisponde all'età
anagrafica.
Certi soggetti anziani posseggono l'arte di mantenersi
giovani, perché ancora creativi, desiderosi di apprendere e di
prodigarsi per il prossimo.
Per vivere bene la senescenza l'individuo deve passare da
un lavoro continuativo e obbligante ad uno saltuario e libero,
conforme alle sue attitudini.
Deve cioè trovare qualche compito che appaghi il desiderio
dell'occupazione e la tonificazione del piacere per quello che
fa e per sentirsi ancora utile.
Nel duemila, stando alle previsioni dell'UNESCO, gli
anziani saranno circa seicento milioni: un mondo di enormi
potenzialità, che non può andare perduto per le altre
generazioni.
Ad ognuno di noi spetta il compito di indicare vie e
soluzioni per sfruttare saggezza e profondità d'intuizione,
proprie della anzianità; compete agli anziani avere coscienza
della loro condizione e reperire le strade da percorrere per
giovare al prossimo.
Gli uomini sono oggi sempre più interdipendenti: gli uni
hanno bisogno degli altri, cosicché tutti sono tenuti ad
aiutarsi a vicenda. E' questa una mentalità nuova in cui gli
anziani devono essere pronti a rispondere alle varie
stimolazioni.
Nelle precedenti legislature sono stati svolti
interessanti convegni e ricerche ma al lavoro parlamentare non
è stato accompagnato il varo di norme volte a modificare
efficacemente la condizione degli anziani nel nostro Paese.
E' quindi fondamentale in questo momento che allo studio
seguano efficaci interventi sul piano legislativo.
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La presente proposta di legge intende rivalutare il ruolo
della persona anziana nell'attuale contesto politico e
culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il
benessere psicofisico e sociale proprio della sua età e del
suo stato.
Al fine di perseguire tali obiettivi le amministrazioni
locali, secondo l'articolo 1 di questa proposta di legge,
possono impiegare le persone anziane in attività lavorative di
utilità sociale, culturale, sportiva, ricreativa e utilizzarle
presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed
associazioni senza scopo di lucro.
L'incarico di svolgere le attività sopra citate avviene,
in base all'articolo 2, attraverso un contratto di diritto
privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di
collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la
compatibilità di queste attività lavorative con le condizioni
di salute, le esperienze di vita, di lavoro e, non in ultimo,
le attitudini della persona anziana.
L'articolo 3 dispone che i compensi, derivanti dal lavoro
socialmente utile svolto dalle persone anziane, debbano essere
corrisposti in modo forfettario e consistere in servizi
totalmente gratuiti come buoni pasto, trasporti pubblici,
palestre, ingressi a manifestazioni e spettacoli.
L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo;
in tal modo si permette agli enti locali di individuare quali
tra questi servizi offrire a titolo di compenso secondo le
proprie possibilità.
I compensi così corrisposti non concorrono alla
determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni
previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie.
Le amministrazioni locali, che impiegano soggetti anziani,
sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi di
infortunio nonché di responsabilità civile nei confronti dei
terzi a causa dell'attività svolta.
L'articolo 5 stabilisce che sono considerati lavori
socialmente utili quelli che hanno finalità di carattere
sociale, civile e culturale.
L'ente locale provvederà al finanziamento delle attività,
che verranno affidate dallo stesso alle persone anziane, con
le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio
senza alcun aggravio per l'erario.
L'articolo 7 dispone l'obbligo per i comuni di organizzare
a cadenza annuale una conferenza volta a valutare le
iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per
l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli
circoscrizionali.
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